Corte costituzionale

Sentenza n. 314/1995

Corte cost., sent. 12 luglio 1995, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/1995
Data di deposito
12 luglio 1995
Data di decisione
28 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:314

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21703

E' giustificata la pena edittale minima di mesi sei di reclusione comminata dall'art. 336 c.p. per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, sia in se' considerata che in rapporto a quella, sensibilmente piu' lieve, prevista dall'art. 610 c.p. per la violenza privata, in quanto, innanzitutto, in questa seconda ipotesi non si riscontra quell'elemento teleologico, di notevole gravita', consistente nel costringere il soggetto passivo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ad omettere un atto di ufficio. A differenza poi della sanzione minima edittale prevista per l'oltraggio a pubblico ufficiale, ritenuta eccessiva dalla sent. n. 341 del 1994 perche' costituente un 'unicum' generato dal codice penale del 1930, frutto di una concezione autoritaria e sacrale dei rapporti fra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica, la pena minima per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale era gia' nel c.p. del 1889, all'art. 187, assai piu' severa delle blande sanzioni previste per l'oltraggio. Nell'ipotesi di accoglimento del 'petitum' del giudice 'a quo', infine, si assimilerebbe il trattamento sanzionatorio dell'oltraggio a quello della violenza o minaccia, in aperto contrasto con la evidente maggiore lesivita' della seconda ipotesi delittuosa rispetto alla prima. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 97 Cost., dell'art. 336 c.p.). - v. S. n. 341/1994, citata nel testo. In ordine all'elemento teleologico della violenza o minaccia a p.u., nell'ambito di un raffronto con la disciplina prevista dall'art. 196 c.p.m.p., v. S. n. 405/1994. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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