Corte costituzionale
Sentenza n. 314/1995
Corte cost., sent. 12 luglio 1995, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 314/1995
- Data di deposito
- 12 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:314
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21703
E' giustificata la pena edittale minima di mesi sei di reclusione comminata dall'art. 336 c.p. per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, sia in se' considerata che in rapporto a quella, sensibilmente piu' lieve, prevista dall'art. 610 c.p. per la violenza privata, in quanto, innanzitutto, in questa seconda ipotesi non si riscontra quell'elemento teleologico, di notevole gravita', consistente nel costringere il soggetto passivo a compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ad omettere un atto di ufficio. A differenza poi della sanzione minima edittale prevista per l'oltraggio a pubblico ufficiale, ritenuta eccessiva dalla sent. n. 341 del 1994 perche' costituente un 'unicum' generato dal codice penale del 1930, frutto di una concezione autoritaria e sacrale dei rapporti fra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica, la pena minima per la violenza o minaccia a pubblico ufficiale era gia' nel c.p. del 1889, all'art. 187, assai piu' severa delle blande sanzioni previste per l'oltraggio. Nell'ipotesi di accoglimento del 'petitum' del giudice 'a quo', infine, si assimilerebbe il trattamento sanzionatorio dell'oltraggio a quello della violenza o minaccia, in aperto contrasto con la evidente maggiore lesivita' della seconda ipotesi delittuosa rispetto alla prima. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 97 Cost., dell'art. 336 c.p.). - v. S. n. 341/1994, citata nel testo. In ordine all'elemento teleologico della violenza o minaccia a p.u., nell'ambito di un raffronto con la disciplina prevista dall'art. 196 c.p.m.p., v. S. n. 405/1994. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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