Corte costituzionale
Sentenza n. 309/1995
Corte cost., sent. 12 luglio 1995, n. 309
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 309/1995
- Data di deposito
- 12 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:309
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22372
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui riconosce la provvisorieta' e transitorieta' delle rendite catastali in atto, prevedendo la possibilita' di un loro successivo adeguamento ad altre rendite diversamente determinate, con efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta gia' effettuati. Invero, non puo' riconoscersi violato il principio di capacita' contributiva per il solo fatto che una disposizione preveda, in via oltretutto eventuale, la revisione degli estimi, senza coinvolgere i criteri di determinazione delle rendite fissati dal legislatore, bensi' i soli risultati applicativi di essi, in vista di una loro piu' esatta determinazione. E' poi improprio il riferimento all'art. 24 Cost., che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale, mentre la questione proposta si riferisce a procedure di rimborso in via amministrativa di quanto eventualmente pagato in eccedenza al fisco. Ne' e' violato l'art. 3 Cost., sotto il profilo della discriminazione di quei contribuenti che, versando somme che risultino, in seguito, eccedenti il dovuto, maturino un credito nei confronti del fisco, trattandosi di meri inconvenienti di fatto cui puo' portare l'applicazione della norma, tali da non configurare vizi di costituzionalita'. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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