Corte costituzionale
Sentenza n. 306/1995
Corte cost., sent. 7 luglio 1995, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 306/1995
- Data di deposito
- 7 luglio 1995
- Data di decisione
- 26 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:306
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana del 17 febbraio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 22185
Nell'ordinamento attuale, in assenza di una riserva opponibile al legislatore, non e' precluso a quest'ultimo di attrarre nella propria sfera di disciplina materie e oggetti normalmente affidati alla pubblica amministrazione, emanando provvedimenti che assumano il contenuto particolare e concreto normalmente proprio degli atti amministrativi. - S. n. 62/1993. red.: S.P.
Massima n. 22187
Anche quando esprime un contenuto particolare e concreto, la legge mantiene le caratteristiche di tale atto normativo e rimane sottoposta al regime per essa previsto. Pure in tal caso, percio', la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non puo' essere invocata se non per l' arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili peraltro anche dalla eventuale carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge e' destinata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito. Il richiamo all'art. 97 Cost. si combina quindi con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge denunciata. - Cfr. S. nn. 248/1995, 63/1995, 266/1993 e 10/1980. red.: S.P.
Massima n. 22188
Le verifiche e i controlli sulla correttezza nella gestione e nell'utilizzazione dei fondi pubblici vanno compresi tra le ordinarie attivita' dell'amministrazione. Non e' quindi necessaria una specifica previsione per affermarne la possibilita' ed anzi la doverosita'. red.: S.P.
Massima n. 22189
L'autorizzazione alla erogazione di un contributo annuale, da parte dell'Assessorato per i beni culturali della Regione Sicilia, in favore della Fondazione Museo Mandralisca, di Cefalu', dell'Associazione Istituto internazionale del Papiro, di Siracusa, dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette, di Palermo, e della Fondazione Famiglia Piccolo, di Calanovella a Capo d'Orlando, disposta con la impugnata legge siciliana, non comporta, ne' per il profilo attinente all'attribuzione dei contributi ai quattro suindicati enti culturali, ne' per l'aspetto relativo all'utilizzazione dei fondi ed ai corrispondenti controlli, violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Nella normativa in questione - emanata dopo una specifica attivita' istruttoria svolta dalla competente Commissione consiliare - si e' infatti tenuto conto della natura e delle finalita' degli enti destinatari, dell'importanza della loro attivita' e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti: la denuncia di disparita' di trattamento rispetto ad altri enti da considerare meritevoli - peraltro non indicati dal ricorrente - si risolve in valutazioni negative attinenti al merito e non alla legittimita' costituzionale del provvedimento. La legge regionale, inoltre, non sottrae certo l'erogazione del previsto contributo alle regole comuni di verifica e controllo sull'utilizzazione dei fondi pubblici, anche ai fini del rinnovo dell'erogazione negli anni successivi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995). - V. la precedente massima C. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995 dall'Assemblea regionale (Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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