Corte costituzionale
Sentenza n. 302/1995
Corte cost., sent. 6 luglio 1995, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/1995
- Data di deposito
- 6 luglio 1995
- Data di decisione
- 26 giugno 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:302
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro del tesoro del 22 giugno 1993
- decreto-legge n. 359 del 14 settembre 1993
- decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- art. 7, comma 10, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- art. 7, comma 10, decreto-legge n. 359 del 14 settembre 1993
- art. 3, comma 13, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 7, comma 10, decreto-legge n. 232 del 17 luglio 1993
Parametri
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 100, comma 2, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 7, comma 1, lett. e), decreto legge n. 143 del 15 maggio 1993
- art. 8, comma 1, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 77, Costituzione
- art. 7, comma 1, lett. c), decreto legge n. 143 del 15 maggio 1993
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 21718
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte dei conti nei confronti del Governo, in relazione al mancato invio, per controllo preventivo di legittimita', del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993 , n. 242632, nonche' al connesso comportamento del Governo - consistente nella modifica, con successivi decreti-legge, dell'art. 7, comma decimo, d.l. n. 232 del 1993 - e alla prospettata, in subordine, illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma tredicesimo, e 8, comma primo, della legge n. 20 del 1994, a conferma della decisione gia' adottata dalla Corte (Ord. n. 21 del 1995) in fase di delibazione, va riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi idonei, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, a giustificarne la proposizione. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, infatti, non v'ha dubbio che, da un lato, spetta alla Corte dei conti, stante la sua piena autonomia nell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimita' sugli atti del Governo, la legittimazione a sollevare il conflitto, e che, dall'altro, il soggetto passivo del conflitto va individuato nel Governo, dal momento che il comportamento omissivo tenuto dal Ministro del tesoro - oggetto principale della censura - deve intendersi riferito alla responsabilita' collegiale del Governo in ordine all'interpretazione di atti di normazione primaria quali il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, e il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, mentre i comportamenti consistenti nell'adozione dei decreti-legge 14 settembre 1993, n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453 - oggetto di ulteriore censura - risultano anch'essi imputabili al Governo nella sua collegialita'. A sua volta, poi, la presenza dei requisiti oggettivi trova giustificazione nel fatto che il ricorso contesta la violazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, quale quella attribuita alla Corte dei conti, in tema di controllo preventivo di legittimita', dall'art. 102, secondo comma, Cost.. - V. O. n. 21/1995, gia' citata nel testo, e O. n. 242/1993. Sull'autonomia della Corte dei conti nell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimita', v. anche S. nn. 406/1989 e 466/1993. red. S.P.
Massima n. 21719
L'organo investito della titolarita' della funzione di controllo sulla legittimita' degli atti del Governo prevista dall'art. 100, comma secondo, Cost., e' la stessa Corte dei conti e non gia' la Sezione di controllo. Legittimamente, pertanto, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto per lamentata lesione di tale funzione, e' proposto, quale rappresentante della Corte, dal suo Presidente. (Nella specie, nel giudizio sul conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Corte dei conti per la omessa sottoposizione a controllo del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 232632 (concernente le partecipazioni detenibili da enti e gruppi creditizi) e, in via subordinata, per l'adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo, la Corte costituzionale ha respinto la eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che, la proposizione del ricorso essendo stata deliberata dalla Sezione di controllo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal Presidente della Sezione). red.: S.P.
Massima n. 21735
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte dei conti, nei confronti del Governo, per la omessa sottoposizione al controllo di legittimita' previsto dall'art. 100, secondo comma, Cost., del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632 (concernente le partecipazioni detenibili da enti e gruppi creditizi) e, in via subordinata, per l'adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo, va respinta la eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato per la mancata corrispondenza tra il contenuto del ricorso ed il contenuto della determinazione della Sezione di controllo (n. 135 del 1993) con cui ne fu deliberata la proposizione. In relazione ai profili essenziali del conflitto, infatti, i due atti nella sostanza coincidono, mentre le ulteriori deduzioni esposte nel ricorso trovano giustificazione nell'autonomia che spetta alla difesa tecnica nello svolgimento delle tesi affermate dalla parte. red.: S.P.
Massima n. 21745
Nel giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la eccezione di inammissibilita' opposta, in memoria, dal ricorrente, riguardo alla costituzione della parte resistente, non va presa in esame quando la difesa del ricorrente abbia rinunciato alla stessa nel corso dell'udienza. (Nella specie, riguardante il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del Governo per la omessa sottoposizione al controllo di legittimita' del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632 (concernente le partecipazioni detenibili da enti o gruppi creditizi) e, in via subordinata, per l'adozione, in successivi decreti-legge, di norme preclusive del controllo, la eccezione di inammissibilita' era stata formulata dalla ricorrente per la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio anziche' del Consiglio dei ministri). red.: S.P.
Massima n. 21746
Ai fini della soluzione del conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte dei conti per la mancata sottoposizione al controllo preventivo di legittimita' del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, con cui si dettano i criteri ai quali la Banca d'Italia deve attenersi nel disciplinare la materia delle partecipazioni detenibili da parte degli enti creditizi, la normativa in tema di controllo della Corte dei conti che, tra i diversi decreti-legge emanati al riguardo nel 1993 (nn. 143, del 15 maggio, n. 232, del 17 luglio, n. 453, del 15 novembre) oltre alla legge n. 20 del 14 gennaio 1994, assume rilievo, non puo' essere altro che quella - alla quale fa appunto riferimento la ricorrente nella sua istanza principale - in vigore alla data dell'emanazione dell'atto, contenuta nel decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, successivamente convalidata nei suoi effetti - a seguito della mancata conversione dello stesso decreto-legge - dall'art. 8, comma primo, della legge n. 20 del 1994. Deve tuttavia escludersi che il decreto del Ministro del tesoro possa essere qualificato - come richiesto dall'art. 7, primo comma, lett. c) del decreto-legge n. 143, agli effetti dell'obbligo di sottoporre gli atti del Governo al controllo - "atto generale di indirizzo" - giacche' si indirizza esclusivamente alla Banca d'Italia - e altresi' che possa comprendersi - come richiesto dallo stesso art. 7, comma primo, lett. e) - tra "gli atti generali attuativi di norme comunitarie", come quella espressa nella direttiva 89/646 CEE. Deve quindi dichiararsi che non spettava alla Corte dei conti, Sezione di controllo sugli atti del Governo, la competenza a controllare il su indicato decreto del Ministro del tesoro. red.: S.P.
Massima n. 21747
La necessita' di far riferimento, ai fini della soluzione del conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dalla Corte dei conti per la mancata sottoposizione a controllo preventivo di legittimita', del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, con cui si dettano i criteri ai quali la Banca d'Italia deve attenersi nel disciplinare la materia delle partecipazioni detenibili da parte degli enti creditizi (tra i diversi decreti-legge emanati in materia nel 1993, oltre alla legge n. 20 del 1994) alla normativa, in vigore alla data dell'emanazione dell'atto, contenuta nel decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, successivamente convalidata nei suoi effetti - a seguito della mancata conversione dello stesso decreto-legge - dall'art. 8, comma primo, della citata legge n. 20 del 1994, comporta la irrilevanza, ai fini suddetti, del richiamo alla normativa, successivamente adottata con i decreti-legge nn. 232, 359 e 453, nonche' dalla legge n. 20 del 1994. Di conseguenza le domande avanzate dalla ricorrente, in via subordinata, in ordine ad essi, anche con riferimento alle prospettate questioni di legittimita' costituzionale - in quanto avrebbero fatto venir meno, in contrasto con l'art. 100 Cost., l'obbligo di sottoporre a controllo il provvedimento 'de quo' - che si e' chiesto alla Corte costituzionale di sollevare di ufficio, non vanno prese in esame. - V. massima precedente. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava alla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli atti del Governo, la competenza a controllare il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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