Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1995

Corte cost., sent. 6 luglio 1995, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/1995
Data di deposito
6 luglio 1995
Data di decisione
26 giugno 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:300

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994
  • art. 8, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994
  • art. 5, comma 1, lett. l), decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994
  • art. 6, comma 1, lett. l), decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994
  • art. 4, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994
  • art. 6, comma 1, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994
  • art. 5, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 15 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21634

Dal disposto dell'art. 6, primo comma, lett. a), l. n. 49 del 1993, che demanda al Governo il compito di provvedere con uno o piu' regolamenti ai prescritti adempimenti, tra i quali quello di 'definire l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e distribuire - previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - l'organico del soppresso Ministero dell'Agricoltura, tra Ministero e regioni, in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni', non risulta la necessita' che detto organico sia distribuito contestualmente alla definizione dell'organizzazione degli uffici del Ministero, ma emerge piuttosto l'opportunita' che le prescritte operazioni siano poste in essere in momenti successivi. E cio' anche in considerazione dell'esigenza logica, peraltro stabilita dalle nuove disposizioni contenute nel d.lgs. n. 29 del 1993, secondo cui i carichi di lavoro relativi alla mappa delle funzioni e degli uffici ministeriali devono essere rilevati prima della determinazione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, alla quale dovra' pervenirsi entro il termine - attualmente fissato dall'art. 16, l. n. 724 del 1994 - del 30 giugno 1995. red.: A.M. Marini

Massima n. 21635

Il regolamento di cui al d.P.R. n. 197 del 1994, e' il primo tra quelli da emanarsi in attuazione della l. n. 491 del 1993 [art. 6, comma primo, lett. a)], per cio' che riguarda l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e, come tale, essendo limitato a questo fine, lascia impregiudicato il contenuto dei successivi regolamenti, tra cui quello relativo al conseguenziale trasferimento dell'organico del soppresso Ministero dell'Agricoltura e foreste alle regioni, previa verifica dei carichi di lavoro, in relazione alle funzioni assegnate alle varie amministrazioni [primo comma, lett. a), stesso art. 6, l. n. 491 del 1993]. Non puo' quindi ravvisarsi alcuna lesione delle competenze regionali in materia di agricoltura, sotto il profilo che tale regolamento nulla dispone in ordine alla distribuzione dei citati organici alle regioni, dal momento che lo stesso non pregiudica minimamente le modalita' per il futuro e necessario trasferimento di personale alle regioni medesime. (Inammissibilita', sotto tale profilo, del conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lombardia in relazione al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197). red.: A.M. Marini

Massima n. 21636

Gli artt. 4, primo comma, lett. d), 5, primo comma, lett. d) e l), 6, primo comma, lett. c) e l), e 8, primo comma, lett. d), del d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 - attuativo della l. n. 491 del 1993 - recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali disciplinano, nell'ambito del Ministero, funzioni delle varie Direzioni generali (delle politiche comunitarie e internazionale, delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, delle risorse forestali, montane e idriche e dei servizi generali e del personale) non attengono alla ripartizione di competenze fra Stato e regioni in materia agricola e forestale. Non puo' pertanto lamentarsi che tali articoli violino le competenze regionali in detta materia per contrasto con l'art. 2, comma terzo, lett. c) e d), predetta l. n. 491 e, conseguentemente, in via mediata, gli artt. 115, 117 e 118 Cost.. Infatti, gli artt. 5 e 6 - come si evince dal protocollo intervenuto tra il Ministero e la conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome in data 14 aprile 1994 - si riferiscono a sole attivita' di competenza statale, mentre i restanti artt. 4 e 8, disciplinano funzioni statali che si ricollegano a precedenti norme (artt. 4 e 71, d.P.R. n. 616 del 1977) e solo gli eventuali atti, ad esse conseguenti, potrebbero in ipotesi comportare un'effettiva invasione delle attribuzioni regionali. (Inammissibilita', sotto tale profilo, del conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione Lombardia in relazione al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197). red.: A.M. Marini

Massima n. 21637

Le funzioni della Direzione generale delle politiche comunitarie e della Direzione generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, contemplate dall'art. 4, lett. d) (misure di 'accompagnamento' della politica agricola comunitaria) e dall'art. 8, lett. d), (promozione commerciale dei prodotti in campo nazionale e internazionale), d.P.R. n. 197 del 1994, debbono 'accompagnarsi' a quelle spettanti alle Regioni, in modo che entrambi gli enti, senza confliggere sulle competenze, doverosamente agiscano in quello spirito di leale collaborazione, necessario al proficuo sviluppo di questi importanti settori della vita del Paese ed alla loro armonica tutela in campo internazionale. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 (Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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