Corte costituzionale

Sentenza n. 288/1995

Corte cost., sent. 29 giugno 1995, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/1995
Data di deposito
29 giugno 1995
Data di decisione
15 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 32, comma 3, legge n. 146 del 24 aprile 1980
  • art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 11, penult. co, legge n. 875 del 29 novembre 1977
  • art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 32, comma 2, legge n. 146 del 24 aprile 1980
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 8 luglio 1986
  • art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 8 luglio 1986
  • art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 8 luglio 1986
  • art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 8 luglio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 21736

Premesso che la definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio", contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, va intesa nel senso che essa ha carattere indennitario, e non previdenziale o assistenziale - sicche' all'adeguamento ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta si procede non mediante rivalutazione monetaria, e cioe' riliquidazione della pensione, bensi' mediante l'aggiunta di un'indennita' integrativa -, alla determinazione del suo ammontare il legislatore, cui e' lasciata ampia discrezionalita', perviene all'esito del bilanciamento tra il dovere di riconoscenza e di solidarieta' nei confronti dei beneficiari, ed i limiti delle disponibilita' di bilancio e i criteri di allocazione della spesa pubblica. Si giustifica cosi' il divieto di cumulo dei meccanismi di indicizzazione - nella specie, l'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla legge n. 875 del 1971 - nel caso di percezione di altre pensioni o retribuzioni comunque collegate alla variazione del costo della vita, divieto comune alle pensioni di guerra ed a quelle ordinarie. Ne' l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il divieto di cumulo gia' stabilito per le pensioni di guerra dalla legge n. 585 del 1971, ne' l'art. 80 del d.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennita' integrativa, sono pertanto lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della legge n. 875 del 1977. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 80 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - In ordine al significato della definizione delle pensioni di guerra come "atto risarcitorio", v. S. n. 113/1968. Sulla discrezionalita' del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle pensioni, nell'ambito del bilanciamento tra dovere di solidarieta' e limiti della disponibilita' di bilancio, v. S. n. 405/1993. Circa l'accostamento delle pensioni di guerra a quelle ordinarie, v. S. n. 97/1980. red.: A. Greco

Massima n. 21738

Nella denuncia di illegittimita' costituzionale della normativa che vieta il cumulo dell'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra con pensioni, assegni o retribuzioni comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico, non e' pertinente il riferimento all'art. 42 Cost., in quanto il concetto costituzionale di proprieta', per quanto piu' ampio di quello civilistico, non comprende anche i diritti di credito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875, 74, primo [recte: decimo] comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978 e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - Sulla non riferibilita' dell'art. 42 Cost. alla tutela dei crediti, v. S. n. 99/1076. red.: A. Greco

Massima n. 21739

Poiche' nel giudizio 'a quo' non si controverte della responsabilita' di dirigenti o funzionari di direzioni provinciali del tesoro, e' irrilevante la questione che investe le disposizioni del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, che avrebbero imposto ai detti funzionari la gestione dell'indennita' integrativa speciale in rapporto con le pensioni di guerra, introducendo in tal modo una sorta di responsabilita' oggettiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 28 e 76 Cost., degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429). red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875 (Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra), 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)), sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo), sollevata, in riferimento agli artt. 28 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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