Corte costituzionale
Sentenza n. 288/1995
Corte cost., sent. 29 giugno 1995, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/1995
- Data di deposito
- 29 giugno 1995
- Data di decisione
- 15 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 32, comma 3, legge n. 146 del 24 aprile 1980
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 11, penult. co, legge n. 875 del 29 novembre 1977
- art. 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
- art. 32, comma 2, legge n. 146 del 24 aprile 1980
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 8 luglio 1986
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 8 luglio 1986
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 8 luglio 1986
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 8 luglio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 21736
Premesso che la definizione della pensione di guerra come "atto risarcitorio", contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, va intesa nel senso che essa ha carattere indennitario, e non previdenziale o assistenziale - sicche' all'adeguamento ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta si procede non mediante rivalutazione monetaria, e cioe' riliquidazione della pensione, bensi' mediante l'aggiunta di un'indennita' integrativa -, alla determinazione del suo ammontare il legislatore, cui e' lasciata ampia discrezionalita', perviene all'esito del bilanciamento tra il dovere di riconoscenza e di solidarieta' nei confronti dei beneficiari, ed i limiti delle disponibilita' di bilancio e i criteri di allocazione della spesa pubblica. Si giustifica cosi' il divieto di cumulo dei meccanismi di indicizzazione - nella specie, l'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra, istituita dalla legge n. 875 del 1971 - nel caso di percezione di altre pensioni o retribuzioni comunque collegate alla variazione del costo della vita, divieto comune alle pensioni di guerra ed a quelle ordinarie. Ne' l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. n. 834 del 1981, che ha confermato il divieto di cumulo gia' stabilito per le pensioni di guerra dalla legge n. 585 del 1971, ne' l'art. 80 del d.P.R. n. 915 del 1978, che impone ai titolari l'obbligo di denunciare il venir meno delle condizioni del diritto all'indennita' integrativa, sono pertanto lesivi dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in relazione, rispettivamente, alla legge n. 533 del 1981 e all'art. 13 della legge n. 875 del 1977. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 80 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - In ordine al significato della definizione delle pensioni di guerra come "atto risarcitorio", v. S. n. 113/1968. Sulla discrezionalita' del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle pensioni, nell'ambito del bilanciamento tra dovere di solidarieta' e limiti della disponibilita' di bilancio, v. S. n. 405/1993. Circa l'accostamento delle pensioni di guerra a quelle ordinarie, v. S. n. 97/1980. red.: A. Greco
Massima n. 21738
Nella denuncia di illegittimita' costituzionale della normativa che vieta il cumulo dell'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni di guerra con pensioni, assegni o retribuzioni comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico, non e' pertinente il riferimento all'art. 42 Cost., in quanto il concetto costituzionale di proprieta', per quanto piu' ampio di quello civilistico, non comprende anche i diritti di credito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875, 74, primo [recte: decimo] comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978 e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834). - Sulla non riferibilita' dell'art. 42 Cost. alla tutela dei crediti, v. S. n. 99/1076. red.: A. Greco
Massima n. 21739
Poiche' nel giudizio 'a quo' non si controverte della responsabilita' di dirigenti o funzionari di direzioni provinciali del tesoro, e' irrilevante la questione che investe le disposizioni del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, che avrebbero imposto ai detti funzionari la gestione dell'indennita' integrativa speciale in rapporto con le pensioni di guerra, introducendo in tal modo una sorta di responsabilita' oggettiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 28 e 76 Cost., degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429). red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875 (Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra), 74, primo (recte: decimo) comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)), sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, e 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo), sollevata, in riferimento agli artt. 28 e 76 della Costituzione, dalla Corte dei conti con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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