Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1995

Corte cost., sent. 29 giugno 1995, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/1995
Data di deposito
29 giugno 1995
Data di decisione
15 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:287

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21579

Il recapito della querela da parte di un incaricato o la spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato, costituiscono una novita' del nuovo codice di rito penale. L'avere il legislatore previsto per tali forme di presentazione della querela il requisito della sottoscrizione "autentica", nel senso, esplicitato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', di sottoscrizione "autenticata", non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio ne', 'a fortiori', del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Tale norma esprime infatti una ragionevole cautela resa necessaria nei casi in cui manchi un diretto contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto, cosi' da evitare che la giurisdizione penale possa essere inutilmente essere messa in movimento senza che vi sia certezza che l'atto che da' impulso al procedimento provenga effettivamente dal titolare del diritto di querela (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 Cost., degli artt. 337, comma 1, e 409 cod. proc. pen., e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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