Corte costituzionale
Sentenza n. 287/1995
Corte cost., sent. 29 giugno 1995, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/1995
- Data di deposito
- 29 giugno 1995
- Data di decisione
- 15 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 409, codice di procedura penale
- art. 337, comma 1, codice di procedura penale
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
Parametri
Massime
Massima n. 21579
Il recapito della querela da parte di un incaricato o la spedizione per posta della stessa, in piego raccomandato, costituiscono una novita' del nuovo codice di rito penale. L'avere il legislatore previsto per tali forme di presentazione della querela il requisito della sottoscrizione "autentica", nel senso, esplicitato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', di sottoscrizione "autenticata", non costituisce lesione del diritto di agire in giudizio ne', 'a fortiori', del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Tale norma esprime infatti una ragionevole cautela resa necessaria nei casi in cui manchi un diretto contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell'atto, cosi' da evitare che la giurisdizione penale possa essere inutilmente essere messa in movimento senza che vi sia certezza che l'atto che da' impulso al procedimento provenga effettivamente dal titolare del diritto di querela (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 Cost., degli artt. 337, comma 1, e 409 cod. proc. pen., e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 337, comma 1, e 409 del codice di procedura penale e 39 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 112 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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