Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1995

Corte cost., sent. 29 giugno 1995, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/1995
Data di deposito
29 giugno 1995
Data di decisione
15 giugno 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 70, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 22127

Le disarmonie e le incongruenze, denunciate dal giudice 'a quo' sotto il profilo della "irragionevolezza sopravvenuta" - e che indubbiamente sussistono - tra la "presunzione muciana", in quanto tuttora operante, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'impugnato art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, e le linee fondamentali della riforma del diritto di famiglia (ex l. 19 maggio 1975, n. 151) in quanto ispirata al principio della parita' dei coniugi anche riguardo agli aspetti del lavoro e delle sfere patrimoniali, con maggiore aderenza all'odierna realta' sociale delle famiglie - che esclude la sudditanza economica del coniuge dell'imprenditore presupposta dalla presunzione 'de qua' e in cui la effettivita' degli acquisti personali dei coniugi e' "normale ricorrenza" - si risolvono prevalentemente in contrasti tra la norma censurata (come interpretata dal giudice rimettente) ed altre norme dello stesso rango, le quali, pur configurandosi come corretta attuazione dei principi della Costituzione, non partecipano tuttavia della forza di questi. Pertanto, trattandosi di aspetti irragionevoli ma che non attengono all'ambito costituzionale, la loro soluzione - in modo ad esempio analogo a quanto avvenuto per l'ipotesi di comunione legale - resta affidata all'attivita' ermeneutica di competenza dell'autorita' giudiziaria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.P.

Massima n. 22128

A sostegno della questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo alla "presunzione muciana", in quanto tuttora applicabile, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, il giudice 'a quo' deduce, fra l'altro, che la norma impugnata sarebbe viziata da irrazionalita', dato che: a) nell'attuale assetto dei rapporti patrimoniali della famiglia la separazione dei beni non costituisce piu' un "regime legale", ma, com risultato di una apposita convenzione, oltre a ricollegarsi statisticamente ad una situazione in cui entrambi i coniugi hanno proprie e distinte fonti di reddito, svela appunto l'intenzione di evitare commistioni di patrimoni; b) qualora la "presunzione muciana" si ritenesse applicabile anche nell'ipotesi di separazione giudiziale dei beni, di cui all'art. 193 cod. civ., dovrebbe considerarsi che non di rado il passaggio dal regime di comunione legale - in cui secondo la giurisprudenza la "presunzione muciana" e' inapplicabile - al regime di separazione giudiziale, e' richiesto dal coniuge dell'imprenditore - e tutelato come scelta cautelativa dal legislatore - proprio al fine - che la conseguente applicabilita' della "presunzione muciana" vanificherebbe - di sottrarsi da situazioni di disordine negli affari del consorte; mentre, se invece la "presunzione muciana" si ritenesse inapplicabile nel regime di separazione giudiziale, sarebbe contraddittorio applicarla nel regime, sostanzialmente identico, della separazione convenzionale; c) l'effetto della muciana potrebbe assurdamente prodursi anche nel caso di separazione personale dei coniugi. Poiche', pero', tali censure potrebbero essere controbilanciate da opposte esigenze di mantenimento della presunzione "de qua": quali l'apprestamento di un rimedio rapido al frequente abuso di sottrazione dei beni alla responsabilita' patrimoniale del fallito e la maggiore facilita' per il coniuge di dare la prova contraria, rispetto alle maggiori difficolta' per i creditori, obbligati ad esperire piu' complesse azioni di simulazione o di intestazione fiduciaria, le lamentate incompatibilita' vanno risolte in via interpretativa o - in quanto implicano articolate risposte eccedenti i poteri della Corte costituzionale - attraverso una serie di auspicabili rimedi legislativi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto i cennati profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. la precedente massima A. red.: S.P.

Massima n. 22129

Le deduzioni svolte dal giudice 'a quo' riguardo alla "presunzione muciana", in quanto applicabile, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'art. 70 della legge fallimentare, nel regime di separazione convenzionale dei beni, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., per la disparita' di trattamento che la norma impugnata introdurrebbe in danno delle famiglie che abbiano scelto tale regime patrimoniale, sia all'esterno, rispetto a famiglie di fatto e ad altre forme di libera convivenza, sia, all'interno stesso della famiglia legittima, rispetto ai nuclei che abbiano optato per il regime di comunione legale - tutti del pari sottratti alla sfera di operativita' della disposizione ' de qua' - nonche' per la conseguente disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi anche tra creditori (nell'uno o nell'altro regime patrimoniale) e tra creditori dell'uno o dell'altro coniuge, non sono sufficienti a motivare la denunciata incostituzionalita'. Un ipotetico accoglimento di tali censure, infatti, - pur potendosi riconoscere che l'art. 31 Cost. non si limita ad impegnare la Repubblica ad interventi di promozione sociale a tutela della famiglia, ma implica altresi' il divieto per il legislatore di introdurre discipline sfavorevoli alla famiglia stessa - comporterebbe una scelta tra diverse soluzioni nel ridisegnare il giusto bilanciamento delle esigenze dei rapporti fra coniugi rispetto a quelle dei creditori e delle regole di mercato, potendosi riconsiderare la permanenza della giustificazione della presunzione, o la sua disciplina in modo articolato rispetto ai diversi regimi patrimoniali della famiglia. Il che rende auspicabile un intervento legislativo, finalizzato ad un razionale riordino della materia, in cui , fra l'altro, si tengano presenti gli altri ordinamenti europei. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost. - sotto i cennati profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Riguardo alla "presunzione muciana", su questione, formulata pero' in termini diversi, e prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, v. S. n. 195/1975 ed inoltre, per la dichiarazione di incostituzionalita' pronunciata sul par. 45 K.O. - prevedente analoga presunzione - v. la sentenza 24 luglio 1968 dalla Corte costituzionale tedesca. Riguardo alla abolizione dello stesso istituto, in Francia, attraverso la sostituzione della norma che lo prevedeva, dell'art. 542 del 'code de commerce', v. la legge 13 luglio 1967, n. 563. Riguardo al divieto di donazioni tra coniugi e al c.d. cumulo dei redditi, v. poi, rispettivamente, S. n. 91/1973 e S. n. 179/1976. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze