Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1995
Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 943 del 30 dicembre 1986
- art. 11, comma 3, legge n. 943 del 30 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 21255
Gli istituti del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) e del ricongiungimento familiare di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, hanno una 'ratio' del tutto diversa, giacche', mentre per il primo ha natura temporanea ed e' rinnovabile solo a discrezione dell'amministrazione, il ricongiungimento e' invece configurato come un diritto del lavoratore immigrato e, a determinate condizioni, dura per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore. Percio', in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti del citato art. 4 per la ritenuta esclusione dal novero dei lavoratori immigrati occupati aventi diritto al ricongiungimento familiare, della lavoratrice extracomunitaria che lavori nell'ambito della propria famiglia, va respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura di Stato sull'assunto che la possibilita' del permesso di soggiorno per motivi familiari avrebbe reso inutile la richiesta estensione della applicabilita' al caso della disposizione impugnata. - V. la seguente massima B. red.: S.P.
Massima n. 21256
Gli artt. 4, primo comma, e 11, terzo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, (sugli extracomunitari immigrati) pur essendo ricompresi in una normativa volta principalmente alla tutela dei lavoratori subordinati, nel prevedere che lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia, ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana e che costoro, una volta legalmente residenti in Italia non possono essere privati del permesso di soggiorno nel caso in cui il lavoratore immigrato perda il posto di lavoro, assumono un'autonoma rilevanza, attribuendo al lavoratore immigrato un vero e proprio diritto al ricongiungimento della sua famiglia, in tal modo garantendo un'esigenza - la convivenza del nucleo familiare - che si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare ai figli minori, anche se, per la necessita' di realizzare un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela, il ricongiungimento e' collegato alla condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari "normali condizioni di vita". Il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e quindi tenerli con se', e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unita' della famiglia, sono infatti diritti fondamentali della persona, che percio' spettano in via di principio anche agli stranieri contemplati dalla legge 'de qua'. red.: S.P.
Massima n. 21257
Il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, puo' essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'art. 35 Cost. assicura al lavoro "in tutte le sue forme". Si tratta infatti di una specie di attivita' lavorativa che, anche per gli indiscutibili vantaggi che ne trae l'intera collettivita' e, nel contempo, degli oneri e delle responsabilita' che ne discendono e gravano, ancora oggi,quasi esclusivamente sulle donne, e' gia' stata oggetto di svariati riconoscimenti, espressi, fra l'altro, dall'art. 230 bis cod. civ. - che apportando una specifica garanzia al familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' nell'ambito ella famiglia o nell'impresa familiare, mostra di considerare il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua di quello prestato nell'impresa - dalla risoluzione del Parlamento europeo 13 gennaio 1986, alla base della quale e' appunto il valore del lavoro familiare, dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 78 del 1993 - con la quale e' stato affermato il diritto alla rivalutazione dei contributi versati per la previdenza a favore delle casalinghe - dalle ripetute iniziative parlamentari a tutela del lavoro familiare, assunte, nel corso di varie legislature, con riferimento ad aspetti - connessi alle prestazioni lavorative - di natura previdenziale, infortunistica, e di protezione della maternita'. - S. n. 78/1993, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Massima n. 21258
Le finalita' e i valori a cui si ispira la norma dell'art. 4, primo comma, della legge n. 943 del 1986 - secondo la quale i lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge e con i figli a carico non coniugati considerati minori dalla legislazione italiana - e al tempo stesso il rilievo che l'attivita' lavorativa all'interno della famiglia ha assunto nell'ordinamento, non possono non comportare la conseguenza che tale attivita' debba essere assimilata alle forme di "occupazione" richieste per l'attivazione dell'istituto. Pertanto, nel caso di specie, il citato art. 4, primo comma, va inteso nel senso che anche la cittadina extracomunitaria che presti in Italia lavoro nella propria famiglia sia ricompresa nel novero dei lavoratori che hanno diritto al ricongiungimento con figli minori che risiedono all'estero. La diversa interpretazione della norma - che tale diritto negasse - risulterebbe non soltanto insostenibile, ma, soprattutto, lesiva delle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia, ai minori e al lavoro, sicche' va respinta, in quanto fondata su tale interpretazione, la censura di incostituzionalita' avanzata in proposito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., dell'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943). - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia-Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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