Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1995

Corte cost., sent. 20 giugno 1995, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/1995
Data di deposito
20 giugno 1995
Data di decisione
14 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comb.disp., legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 31, comb.disp., legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • art. 32, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
  • legge n. 1089 del 1° giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 21663

La questione di legittimita' costituzionale, che nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio risulta sollevata, senza alcun dubbio, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in base al quale il Ministro per i beni culturali, in caso di alienazione di cose di interesse storico-artistico non regolarmente denunciata, puo', senza limiti di tempo, avvalendosi della prelazione riservata allo Stato, acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, non puo' ritenersi proposta "in termini alternativi" tali da renderla inammissibile - come sostenuto dall'Avvocatura di Stato - sol perche' nella motivazione del provvedimento di rimessione, in punto di rilevanza, viene prospettata la possibilita', sussistendone i presupposti di fatto, di un duplice esito del giudizio (oltre alla caducazione totale dell'art. 61, secondo comma, della legge n. 1089, anche la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme denunciate nella parte in cui non prevedono che la prelazione non possa esercitarsi, in forza del termine stabilito dall'art. 32, primo comma, dopo decorsi i due mesi - da tale norma previsti per il caso in cui la denuncia dell'alienazione sia stata regolarmente effettuata - dalla data in cui l'Amministrazione avesse gia' acquisito piena conoscenza dei dati dei quali e' obbligatoria la denuncia). red.: S. Pomodoro

Massima n. 21664

Il regime giuridico fissato per le cose di interesse storico e artistico dalla legge n. 1089 del 1939, trovando nell'art. 9 della Costituzione il suo fondamento, si giustifica nella sua specificita' in relazione all'esigenza di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese. L'esigenza di conservare e di garantire la fruizione da parte della collettivita' delle cose di interesse storico e artistico - che siano state sottoposte a notifica ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 - giustifica, di conseguenza, per tali beni l'adozione di particolari misure di tutela che si realizzano, attraverso poteri della pubblica amministrazione e vincoli per i privati, differenziati dai poteri e dai vincoli operanti per altre categorie di beni, sia pure gravati da limiti connessi al perseguimento di interessi pubblici. Questo porta ad escludere la comparabilita' delle procedure ablative connesse al settore della tutela artistica e storica con le ordinarie procedure espropriative previste per beni di diversa natura. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21665

La prelazione storico-artistica, prevista dagli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in base alla quale, in caso di alienazione di cose di interesse storico e artistico, non regolarmente denunciata (conformemente alle prescrizioni dell'art. 57 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363) il Ministro dei beni culturali ha facolta', senza limiti di tempo, di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, pur manifestando indubbiamente un profilo autoritativo e una sostanza ablativa, e' istituto del tutto peculiare, diverso dagli ordinari provvedimenti di natura espropriativa. A differenza di quanto accade nelle ordinarie procedure espropriative, la prelazione viene infatti a collegarsi ad una iniziativa (trasferimento a titolo oneroso) che non e' attivata dalla parte pubblica, bensi' dalla parte privata, titolare del bene. Non sussistendo, dunque, alcun elemento che consenta di compararne le modalita' con quelle proprie degli ordinari istituti espropriativi, e' da escludere - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - che la mancata sottoposizione della prelazione storico-artistica, nell'ipotesi in questione, a termini decadenziali, analogamente a quanto e' rigorosamente stabilito per le espropriazioni, comporti violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089). red.: S. Pomodoro

Massima n. 21666

La facolta' del Ministro per i beni culturali - prevista, nella disciplina della prelazione storico-artistica, dall'art. 61 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in combinato disposto con gli artt. 31 e 32 stessa legge, nel caso di alienazione di cose di interesse storico o artistico - di acquistare, senza limiti di tempo, la cosa, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione, puo' esercitarsi non soltanto nel caso di denuncia irregolare (in quanto non conforme ai requisiti prescritti dall'art. 57 r.d. n. 363 del 1913), ma anche quando la denuncia sia stata del tutto omessa, il prezzo in questione, ove non conosciuto, potendo essere, anche in tal caso, individuato attraverso idonei mezzi di prova. Non sussiste percio' la disparita' di trattamento tra le due ipotesi denunciata dal giudice 'a quo' nel contestare, in riferimento al principio di eguaglianza, la legittimita' costituzionale della applicabilita' della norma 'de qua' nella prima, in base all'assunto che in caso di omissione della denuncia, la prelazione dovrebbe invece esercitarsi al prezzo corrispondente al valore venale del bene all'atto della stessa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089). red.: S. Pomodoro

Massima n. 21667

Il danno che i contraenti vengono a subire, in conseguenza dell'esercizio ritardato della prelazione storico-artistica da parte dell'Amministrazione, effettuata in applicazione dell'impugnato combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939, nel caso di precedente alienazione di cose di interesse storico o artistico non regolarmente denunciata (ai sensi del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363, richiamato dall'art. 73 della legge n. 1089) allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione, e' conseguenza diretta dell'inadempimento realizzato dagli stessi contraenti a seguito della mancata presentazione di una denuncia regolare e della situazione di illiceita' che ne consegue e che peraltro puo' essere rimossa in ogni momento da parte del privato mediante la presentazione tardiva di una regolare denuncia, di fronte alla quale l'esercizio della prelazione, dovendo avvenire entro due mesi (cfr. art. 32 della legge n. 1089) non puo' essere procrastinato. D'altra parte i rischi che l'omessa o l'irregolare denuncia dell'alienazione sono suscettibili di determinare ai fini della conservazione del bene al patrimonio culturale nazionale ben possono giustificare il particolare rigore della disciplina adottata: rigore che conduce a colpire l'inadempienza del privato non solo sul piano delle norme penali (art. 63) ma anche su quello delle norme di natura civilistica, il cui carattere sanzionatorio non puo' ritenersi in contrasto con il consentito esercizio discrezionale delle misura, giacche' questa opera su un piano diverso da quello proprio delle sanzioni penali e amministrative. Escluso percio' che la legittimita' costituzionale della norma 'de qua' possa porsi in dubbio in riferimento al precetto dell'art. 42 Cost. relativo all'indennita' di esproprio, va comunque rilevato che, anche ad ammettere che, nell'ipotesi in questione, il prezzo della prelazione sia assimilabile alla indennita' di esproprio, esso non potrebbe assumere, almeno nella normalita' dei casi (riferibili all'esercizio della prelazione entro un arco temporale contenuto) le connotazioni di un compenso, oltre che ridotto rispetto al valore reale del bene, del tutto irrisorio e simbolico e pertanto lesivo dei criteri di determinazione dell'indennita' di esproprio desumibili dall'art. 42 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089). - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del disposto coordinato degli artt. 61, 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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