Corte costituzionale

Sentenza n. 261/1995

Corte cost., sent. 19 giugno 1995, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/1995
Data di deposito
19 giugno 1995
Data di decisione
14 giugno 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:261

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 2, comma 6, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 35, lett. c, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 35, comma 1, lett. h, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 17, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 36, comma 1, lett. h, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 32, comma 1, lett. b, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 65, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 36, comma 3, lett. c, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 35, comma 3, lett. c, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 35, comma 3, lett.c), legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 36, comma 3, lett. c), legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994
  • art. 2, comma 5, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 3 del 30 novembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21617

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, anche nei ricorsi in via principale, ogni questione di legittimita' costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale pretestuosita' o astrattezza dei dubbi di costituzionalita' sollevati nonche' il vaglio, 'in limite litis', attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate. Non rispetta tali principi il ricorso proposto dal Gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, in data 27 dicembre 1994, nella parte in cui investe nel suo complesso la l. reg. n. 3 del 1994, dovendosi nel caso anche considerare che le censure contestualmente mosse alle singole disposizioni, non appaiono necessariamente estensibili a tutta la legge. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate con il citato ricorso, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, e 102 del medesimo Statuto, nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48, 49 e 51 Cost., nei confronti dell'intera legge regionale della Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). red.: A. M. M. rev.: S. P.

Massima n. 21618

Non puo' essere esaminata nel merito la questione - invero di non agevole lettura - proposta dal Gruppo linguistico ladino avverso il sesto comma dell'art. 2, l. reg. Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994, in quanto tale legge stabilisce che il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella Giunta della Provincia di Bolzano viene determinato includendo nel computo anche il sindaco, cosi' impedendo - in relazione al disposto dell'art. 61, secondo comma, dello Statuto speciale, interpretato nel senso che solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in Giunta - al sindaco del Gruppo ladino, eventualmente eletto, di far parte della Giunta medesima. La doglianza avanzata, infatti, piu' che proporre una vera e propria censura nei confronti della disposizione di cui trattasi, sembra risolversi nella prospettazione, in via meramente ipotetica, degli effetti che una delle possibili interpretazioni dell'art. 61 dello Statuto - interpretazione che, peraltro, il ricorrente mostra di non condividere, anzi di ritenere illegittima - avrebbe sulla possibilita' del sindaco ladino di far parte della Giunta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione - nei confronti dell'art. 2, comma 6, della legge della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21619

Come gia' rilevato dalla Corte, l'interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto espressione della garanzia indicata dall'art. 6, Cost. ed e' oggetto di considerazione da parte dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, che salvaguarda, bilanciandole tra loro, la parita' dei diritti fra i cittadini dei vari gruppi linguistici e la difesa delle caratteristiche etniche e culturali degli stessi. In particolare, l'art. 61 dello Statuto, detta, al primo comma, una disposizione generale - definita dalla Corte di 'chiusura' - che individua il criterio della rappresentanza proporzionale etnica, in base alla quale tutti gli organi di tutti gli enti pubblici locali devono essere costituiti in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale dei grupppi linguistici e, al secondo comma, un meccanismo volto ad assicurare comunque, per i comuni della provincia di Bolzano, che la rappresentanza dei vari gruppi nel Consiglio comunale possa avere la sua proiezione anche nel piu' ristretto ambito della Giunta; mentre il successivo art. 62, appresta specifiche garanzie in favore del gruppo ladino, per la garanzia della sua rappresentanza da parte delle leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano e delle norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano, in deroga al detto criterio proporzionale e a quello dell'eguaglianza del voto. Pertanto, i due criteri si combinano, concorrendo allo stesso obiettivo della tutela dei gruppi linguistici: quello della rappresentanza proporzionale, quando esso e' sufficiente, di per se' a far emergere gli stessi a livello di organi pubblici e quello della necessaria presenza negli organi collegiali pubblici delle minoranze, quando le circostanze sono tali da richiedere una specifica garanzia, anche al di la' del criterio proporzionale e del principio della parita' nel voto. - In tema di tutela delle miinoranze linguistiche, v., da ultimo, S. n. 233/1994 e, ancora, le S. nn. 768/1988, 242/1989, 86/1975. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Massima n. 21620

In base ad una corretta interpretazione della normativa dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, posta a tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 61 e, in particolare, dell'art. 62, e ad una loro valutazione, alla luce di quella che verosimilmente ne e' la 'ratio' ispiratrice, va chiarito, che, per quanto concerne il gruppo ladino, cio' che sostanzialmente rileva e' il modo di formazione degli organi collegiali, nel senso che la presenza, in particolare di detto gruppo in tali organi e' assicurata, se si tratta di organi a formazione elettiva, limitatamente al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano, mentre e' garantita, in ogni caso, nella composizione degli altri organi collegiali pubblici, cioe' quelli non elettivi. Resta per cio' stesso escluso che nell'ambito delle garanzie statutariamente apprestate rientrino anche i Consigli comunali della Provincia di Bolzano e le relative leggi elettorali, anche perche', trattandosi si stabilire una deroga al supremo principio della parita' del voto, la portata della deroga stessa non puo' non essere definita secondo criteri di stretta interpretazione: non esistono, quindi, regole che differenzino la posizione dei singoli gruppi linguistici quanto alla elezione dei Consigli comunali, per cui il criterio della rappresentanza proporzionale (art. 61 Statuto) e' da ritenersi soddisfatto quando tutti i gruppi vengano posti su base di parita'. Non comporta percio' lesione dei principi statutari la mancanza, nella legge regionale n. 3 del 1994, della previsione di un qualche meccanismo per garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali [artt. 32, primo comma, lett. b), 35, primo comma, lett. h), 36, primo comma, lett. h)] e nella Giunta della Provincia di Bolzano (art. 2, sesto comma) e norme di favore, in ordine al numero di firme necessario per la presentazione sia delle candidature alla carica di sindaco e sia della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale (art. 17, primo comma). (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione, nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h) e lettera c); 36, comma l, lettera h), della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). - In tema di rappresentanza proporzionale, v. S. nn. 289/1987, 155/1985 e nn. 46/1969 e 166/1972. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Massima n. 21621

Non puo' trovare accoglimento la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 65, comma 1, della l. della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994, sollevata prendendo a parametro l'art. 92 dello Statuto speciale, per il pregiudizio che la facolta' di impugnativa degli atti amministrativi, riconosciuta da quest'ultima norma ai consiglieri comunali del gruppo ladino, subirebbe in conseguenza del venir meno delle garanzie di rappresentanza del gruppo negli organi consiliari dei comuni. Nella censura formulata, infatti, si lamentano in realta' soltanto effetti indiretti delle disposizioni denunciate, il cui oggetto e' la disciplina dell'accesso alle cariche elettive locali, e non le facolta' statutarie del consigliere comunale, cosi' come previste nel detto art. 92. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in riferimento all'art. 92 del medesimo Statuto nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h) e comma 3, lett. c); 65, comma 1, della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3). red.: A.M. M. rev.: S.P.

Massima n. 21622

Gli artt. 35, terzo comma, lett. c), e 36, terzo comma, lett. c), l. reg. Trentino Aldo Adige n. 3 del 1994, i quali riservano al candidato alla carica di sindaco, risultato non eletto al secondo turno, il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza, non sono censurabili per il fatto di non contemplare alcun correttivo per evitare che tale meccanismo si risolva nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato piu' votato sia un appartenente al medesimo gruppo linguistico. Invero, il metodo proporzionale, per quanto idoneo in linea di principio a rispecchiare nella composizione degli organi collegiali l'articolazione della base elettorale, secondo le diverse aggregazioni che la compongono, esprime un criterio di tendenza, ma non e' tenuto a garantire comunque l'assegnazione di seggi a ciascun gruppo linguistico, perche' proprio in questo riposa la differenza rispetto al criterio della presenza garantita nell'organo collegiale medesimo. E cio' indipendentemente dal fatto che ben potrebbe darsi il caso inverso rispetto a quello prospettato nel ricorso, ovvero quello di un candidato ladino alla carica di sindaco, risultato non eletto, che accede alla rappresentanza proprio in virtu' delle norme impugnate. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 35, comma terzo, lettera c) e 36, comma terzo, lettera c), della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92, e 102 del medesimo Statuto nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.

Massima n. 21623

L'art. 2, quinto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994, il quale stabilisce che nei comuni con piu' di 13.000 abitanti della provincia di Bolzano nel cui Consiglio comunale sono presenti piu' gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza, escluso quello cui appartiene il sindaco, non fa altro che considerare il grado di rappresentativita' che e' proprio delle varie componenti etniche, e questo senza escludere che, nell'elezione del sindaco, possa riuscire eletto, ottenendo i consensi necessari, anche un esponente del gruppo ladino. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, sollevata ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo Statuto nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 51 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.

Massima n. 21624

L'art. 65, primo comma, l. regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 1994, disciplina l'elezione dei Consigli delle circoscrizioni di decentramento, definiti dall'art. 20, l. reg. n. 1 del 1993, 'organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune'. La norma, a modifica del detto art. 20, che prevedeva l'elezione a suffragio universale, rimette ora allo statuto del comune la scelta del sistema elettorale da disciplinare con regolamento, stabilendo, altresi', che, fino all'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, continuano ad applicarsi le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale, ma, a ben vedere, essa si limita, quanto al sistema elettorale, ad un mero rinvio ad altre fonti normative e, conseguentemente, non e' censurabile per il fatto di non apprestare alcuna specifica garanzia per il gruppo linguistico ladino. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, primo comma, l. della regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, sollevata ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto, nonche' agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonché agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione - nei confronti dell'intera legge della Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione - nei confronti dell'art. 2, comma 6, della predetta legge regionale;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonché agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione - nei confronti degli artt. 2, comma 6; 17, comma 1; 32, comma 1, lettera b); 35, comma 1, lettera h), e comma 3, lettera c); 36, comma 1, lettera h) e comma 3, lettera c); 65, comma 1, della predetta legge regionale;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe - ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 della Costituzione - nei confronti dell'art. 2, comma 5, della predetta legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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