Corte costituzionale
Sentenza n. 245/1995
Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione siciliana n. 44 del 30 dicembre 1965
Parametri
- art. 14, Costituzione
- art. 6, legge n. 1261 del 31 ottobre 1965
- art. 17, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21853
L'esenzione tributaria e il divieto di sequestro e di pignoramento delle indennita' parlamentari, gia' contemplati dall'art. 3, l.n. 1102 del 1948, sono norme derogatorie, giustificate dalla salvaguardia del mandato parlamentare ex art. 69 Cost., la cui estensione ai consiglieri delle regioni a statuto speciale e' stata comprensibilmente limitata, dall'art. 6 della successiva l. n. 1261 del 1965, al solo regime tributario. del resto, stante l'analogia e non l'identita', tra le attribuzioni delle assemblee parlamentari e quelle delle assemblee regionali - per svolgersi le prime a livello di sovranita' e le seconde a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantite - le prerogative riservate agli organi supremi dello Stato non sono autonomamente applicabili agli organismi delle assemblee regionali. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1965, n. 44, il quale, attraverso il richiamo alla predetta l. n. 1261 del 1965 (art. 5) - invece di limitarsi a recepire il principio generale di cui all'art. 545 cod.proc.civ. (che stabilisce entro il limite di un quinto la pignorabilita' delle retribuzioni) - fa divieto assoluto di pignoramento e di sequestro dell'indennita' mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, esorbita dalle attribuzioni regionali ben al di la' dell'estensione consentita dal richiamato art. 6, l. n. 1261 del 1965, con indebita ingerenza, altresi', sulla sfera del diritto privato, e quindi, in detta parte, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V., in senso conforme, per la non automatica applicabilita' alle assemblee regionali delle prerogative riservate agli organi statali, S. nn. 209/1994, 110/1970 e 66/1964, nonche', a proposito della illegittima estensione ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana di esenzione tributarie, S. n. 24/1968. red.: A.M.Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 (Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana), nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, anziché prevedere il sequestro e pignoramento delle stesse nella misura di un quinto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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