Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1995

Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
245/1995
Data di deposito
16 giugno 1995
Data di decisione
13 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:245

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione siciliana n. 44 del 30 dicembre 1965

Parametri

Massime

Massima n. 21853

L'esenzione tributaria e il divieto di sequestro e di pignoramento delle indennita' parlamentari, gia' contemplati dall'art. 3, l.n. 1102 del 1948, sono norme derogatorie, giustificate dalla salvaguardia del mandato parlamentare ex art. 69 Cost., la cui estensione ai consiglieri delle regioni a statuto speciale e' stata comprensibilmente limitata, dall'art. 6 della successiva l. n. 1261 del 1965, al solo regime tributario. del resto, stante l'analogia e non l'identita', tra le attribuzioni delle assemblee parlamentari e quelle delle assemblee regionali - per svolgersi le prime a livello di sovranita' e le seconde a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantite - le prerogative riservate agli organi supremi dello Stato non sono autonomamente applicabili agli organismi delle assemblee regionali. Pertanto, l'art. 1 della legge regionale siciliana 30 dicembre 1965, n. 44, il quale, attraverso il richiamo alla predetta l. n. 1261 del 1965 (art. 5) - invece di limitarsi a recepire il principio generale di cui all'art. 545 cod.proc.civ. (che stabilisce entro il limite di un quinto la pignorabilita' delle retribuzioni) - fa divieto assoluto di pignoramento e di sequestro dell'indennita' mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, esorbita dalle attribuzioni regionali ben al di la' dell'estensione consentita dal richiamato art. 6, l. n. 1261 del 1965, con indebita ingerenza, altresi', sulla sfera del diritto privato, e quindi, in detta parte, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V., in senso conforme, per la non automatica applicabilita' alle assemblee regionali delle prerogative riservate agli organi statali, S. nn. 209/1994, 110/1970 e 66/1964, nonche', a proposito della illegittima estensione ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana di esenzione tributarie, S. n. 24/1968. red.: A.M.Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 30 dicembre 1965, n. 44 (Provvedimenti relativi all'Assemblea regionale siciliana), nella parte in cui fa assoluto divieto di sequestro e pignoramento dell'indennità mensile e della diaria corrisposte ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, anziché prevedere il sequestro e pignoramento delle stesse nella misura di un quinto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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