Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1995

Corte cost., sent. 31 maggio 1995, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1995
Data di deposito
31 maggio 1995
Data di decisione
29 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:211

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21486

Il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui, in tema di responsabilita' del querelante per le spese del procedimento, nel caso di proscioglimento dell'imputato, deve essere esclusa ogni ipotesi di responsabilita' obiettiva fondata sul mero dato della causalita' materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela, non e' applicabile alla condanna del querelante alle spese nel caso di remissione di querela. In questa ipotesi, infatti, cessando l'azione penale per un atto di volonta' del querelante, e' del tutto logico che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice ed ha percio' dato occasione alla spesa per il suo svolgimento. Peraltro, la circostanza che la stessa disposizione impugnata consenta che la regolamentazione delle spese possa essere oggetto di privato accordo tra remittente e querelato mette in luce ancor piu' chiaramente la sostanziale liberta' del processo deliberativo dell'interessato in ordine alla remissione o meno della querela, rendendo nel contempo paritaria la posizione del querelante e quella del querelato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della disposizione dell'art. 340, quarto comma, cod. proc. pen. per cui, in seguito a remissione della querela, il querelante e' tenuto, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali). - Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di norme che prevedevano, nel caso di proscioglimento dell'imputato, la condanna del querelante alle spese del procedimento prescindendo dalla sussistenza di estremi di colpa, leggerezza o temerarieta' rimproverabile a tale soggetto, v. S. nn. 165/1974, 52/1975, 29/1992, 180/1993, 423/1993. V. al riguardo anche O. n. 93/1994. Per la mancata previsione della condanna del querelante nel caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato v., nel senso della non fondatezza della relativa questione, S. n. 134/1993. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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