Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1995

Corte cost., sent. 26 maggio 1995, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/1995
Data di deposito
26 maggio 1995
Data di decisione
18 maggio 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:194

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21462

La questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la mancata previsione, in caso di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, di una diminuzione della pena pecuniaria comminata (da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute d'acconto) quando l'ammontare complessivo delle ritenute sia stato regolarmente versato, e' una di quelle per cui la Corte, nella sua piu' recente giurisprudenza in materia di sanzioni tributarie - giurisprudenza che ha fatto seguito a precedenti decisioni di non fondatezza - pur riconoscendo l'incongruenza dell'attuale sistema che riguardo a varie ipotesi normative assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realta' fra loro diverse, senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore gravita', si e' orientata per l'inammissibilita'. Anche per la disposizione impugnata, pertanto, va seguito questo indirizzo, data la impossibilita' di adottare sia la pronuncia correttiva in senso additivo, auspicata dal giudice rimettente ma che avrebbe un carattere sostanzialmente legislativo, sia - per le conseguenze che ne deriverebbero - una sentenza caducatoria. Va peraltro rinnovato l'invito, gia' rivolto al legislatore, per una previsione delle norme di volta in volta denunciate in questo settore, in modo da realizzare una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo, in conformita' al principio enunciato dall'art. 10, n. 11, della legge di delega n. 825 del 1971, la cui osservanza costituisce anche il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 - in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - Cost.). - Per l'indirizzo giurisprudenziale precedente v. S. nn. 83/1989, 364/1987 e 128/1986 e O. nn. 212/1989 e 452/1987; per l'orientamento attuale, da ultimo, S. n. 97/1994. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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