Corte costituzionale
Sentenza n. 194/1995
Corte cost., sent. 26 maggio 1995, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/1995
- Data di deposito
- 26 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:194
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 10, n. 11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
Massime
Massima n. 21462
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la mancata previsione, in caso di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta, di una diminuzione della pena pecuniaria comminata (da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute d'acconto) quando l'ammontare complessivo delle ritenute sia stato regolarmente versato, e' una di quelle per cui la Corte, nella sua piu' recente giurisprudenza in materia di sanzioni tributarie - giurisprudenza che ha fatto seguito a precedenti decisioni di non fondatezza - pur riconoscendo l'incongruenza dell'attuale sistema che riguardo a varie ipotesi normative assoggetta alla medesima sanzione fattispecie in realta' fra loro diverse, senza distinguere in ragione della loro maggiore o minore gravita', si e' orientata per l'inammissibilita'. Anche per la disposizione impugnata, pertanto, va seguito questo indirizzo, data la impossibilita' di adottare sia la pronuncia correttiva in senso additivo, auspicata dal giudice rimettente ma che avrebbe un carattere sostanzialmente legislativo, sia - per le conseguenze che ne deriverebbero - una sentenza caducatoria. Va peraltro rinnovato l'invito, gia' rivolto al legislatore, per una previsione delle norme di volta in volta denunciate in questo settore, in modo da realizzare una ragionevole graduazione del sistema sanzionatorio complessivo, in conformita' al principio enunciato dall'art. 10, n. 11, della legge di delega n. 825 del 1971, la cui osservanza costituisce anche il necessario presupposto per un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 - in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - Cost.). - Per l'indirizzo giurisprudenziale precedente v. S. nn. 83/1989, 364/1987 e 128/1986 e O. nn. 212/1989 e 452/1987; per l'orientamento attuale, da ultimo, S. n. 97/1994. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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