Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1995

Corte cost., sent. 17 maggio 1995, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/1995
Data di deposito
17 maggio 1995
Data di decisione
15 maggio 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:178

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 21 del 23 gennaio 1991
  • decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
  • decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
  • legge n. 216 del 6 marzo 1992
  • legge n. 37 del 28 febbraio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21435

Come gia' evidenziato dalla Corte, nel giudizio di costituzionalita' l'impugnativa di una normativa attinente a materia diversa da quella che riguarda la questione sollevata, ne comporta l'inammissibilita'. - S. n. 15/1981. red.: A.M. Marini

Massima n. 21436

Secondo principi gia' enunciati dalla Corte, affinche' una questione rivolta ad un intero testo legislativo possa essere considerata ammissibile occorre che le censure formulate siano tali da poter essere riferite a tutte le norme contenute nei provvedimenti denunciati. - Cfr., tra le molte, S. n. 317/1992. red.: A.M. Marini

Massima n. 21437

I decreti-legge nn. 413 del 1989 e 344 del 1990, nonche' la legge n. 216 del 1992, denunziati in quanto, nel prevedere miglioramenti economici in favore del personale in servizio del pubblico impiego, non fanno alcun riferimento ai trattamenti pensionistici goduti dal personale collocato a riposo, non rappresentano la 'sedes materiae' idonea a dar luogo ad un sindacato di costituzionalita' sulla mancata previsione, riguardo alle pensioni dei dirigenti collocati a riposo anteriormente all' entrata in vigore della normativa stessa, di un meccanismo di perequazione del relativo trattamento. La questione risulta altresi' inficiata da genericita' ed eterogeneita', giacche' investe le leggi impugnate nei loro interi testi, senza che sia possibile identificare - come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte - le specifiche disposizioni cui riferire la denunzia. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, Cost. - dei dd.ll. 27 dicembre 1989, n. 413, conv. con modif. in l. 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344, conv. con modif. in l. 23 gennaio 1991, n. 21, nonche' della legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992 n. 216). - V. massime A e B nonche', per analoga decisione su fattispecie riguardante l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, o. n. 306/1987. V. anche, S. n. 1/1991, dalla quale la Corte esclude che possano trarsi argomenti contro la decisione adottata. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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