Corte costituzionale
Sentenza n. 177/1995
Corte cost., sent. 17 maggio 1995, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/1995
- Data di deposito
- 17 maggio 1995
- Data di decisione
- 15 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 404, comma 1, codice di procedura civile
- art. 36, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 28, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 21434
La omessa previsione, da parte dell'art. 36 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dell'esperibilita', in favore del terzo, di un mezzo giurisdizionale eguale a quello previsto e disciplinato dall'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., contro la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in secondo grado, determina una situazione di contrasto con principio di eguaglianza e diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto, nonostante l'incidenza del giudicato del Consiglio di Stato nella sfera del terzo opponente, allo stato della disciplina del processo amministrativo, manca la possibilita' per il terzo medesimo di far valere le sue ragioni allo scopo di rimuovere il pregiudizio derivante dal giudicato che ha prodotto una situazione incompatibile con la sua. Infatti, pur considerando che la giurisprudenza amministrativa dimostra non solo propensione ad ammettere l'intervento nel processo di soggetti che abbiano un qualsiasi interesse nella controversia, ma anche la legittimazione di soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado ad appellare la sentenza emessa a conclusione di quest'ultimo giudizio, nel caso in cui cio' non avvenga, appare indispensabile consentire al terzo toccato dal giudicato di far valere le sue ragioni dotandolo di un apposito mezzo di impugnazione equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze. Pertanto il suddetto articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 113 Cost. - nella parte in cui non prevede tra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato l'opposizione di terzo ordinaria. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, deve estendersi la dichiarazione di illegittimita' costituzionale all'art. 28 della medesima legge, nella parte in cui non prevede, fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato, l'opposizione di terzo ordinaria. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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