Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1995
Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 15, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 6, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 26, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 28 luglio 1989
- art. 3, Costituzione
- art. 109, comma 2, codice di procedura penale (nuovo)
Massime
Massima n. 21824
Nel giudizio di costituzionalita' in via incidentale, e' irricevibile l'atto di intervento depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25, L. n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nella specie, la tardivita' dell'intervento della Provincia autonoma di Bolzano non puo' essere sanata tenendo conto della mancata notifica ad essa dell'ordinanza di rimessione, giacche' - essendo in questione non una legge provinciale, ma una norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - non sussisteva (ai sensi dell'art. 23, L. n 87 del 1953) l'obbligo di notificare detta ordinanza al Presidente della Giunta provinciale. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21825
Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' inammissibile l'intervento del difensore di ufficio dell'imputato nel giudizio 'a quo', dal momento che il difensore si viene a qualificare come rappresentante della parte, e non come parte dello stesso giudizio. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21827
Il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 - raccordando la tutela della minoranza linguistica tedesca con le esigenze di effettivita' della difesa "tecnica" nel processo penale - individua come lingua del processo quella dell'imputato appartenente alla suddetta minoranza, ma assicura a quest'ultimo sia la facolta' di decidere che il processo prosegua nell'altra lingua, sia quella di scegliere un difensore di fiducia non appartenente al gruppo linguistico tedesco, e percio' abilitato ('ex' art. 15, comma quinto, dello stesso d.P.R.) a svolgere interventi orali nella propria madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo, coincidente con quella dell'imputato - v. anche la successiva massima D. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21828
Nei procedimenti a carico di appartenenti alla minoranza linguistica tedesca in Provincia di Bolzano, legittimamente il d.P.R. n. 574 del 1988, attribuisce soltanto ai difensori di fiducia - e non anche ai difensori d'ufficio - di madrelingua diversa da quella del processo, la facolta' di svolgere interventi orali nella propria madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo: detta facolta' e' intesa, infatti, a consentire all'imputato di poter scegliere il proprio difensore in un gruppo linguistico diverso da quello di appartenenza, senza dover rinunciare allo svolgimento del processo nella propria madrelingua, sicche' - ove la scelta del difensore non sia effettuata dall'interessato e debba procedersi alla designazione di un difensore d'ufficio - non sussistono ragioni per derogare al principio secondo cui l'effettivita' della difesa tecnica puo' conseguire la sua realizzazione migliore ove la lingua del processo venga a coincidere sia con la lingua dell'imputato che con quella del difensore. A cio' aggiungasi che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 271 del 1989, anche nel caso di appartenenti alla minoranza linguistica tedesca, l'autorita' giudiziaria e' tenuta a nominare un difensore di ufficio della stessa madrelingua dell'imputato. - Sull'applicabilita' ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano dell'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. v. S. n. 271/1994 red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione sollevata dal Pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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