Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1995

Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1995
Data di deposito
19 gennaio 1995
Data di decisione
12 gennaio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
  • art. 15, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988

Parametri

Massime

Massima n. 21824

Nel giudizio di costituzionalita' in via incidentale, e' irricevibile l'atto di intervento depositato oltre il termine previsto dagli artt. 25, L. n. 87 del 1953, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Nella specie, la tardivita' dell'intervento della Provincia autonoma di Bolzano non puo' essere sanata tenendo conto della mancata notifica ad essa dell'ordinanza di rimessione, giacche' - essendo in questione non una legge provinciale, ma una norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - non sussisteva (ai sensi dell'art. 23, L. n 87 del 1953) l'obbligo di notificare detta ordinanza al Presidente della Giunta provinciale. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21825

Nel giudizio incidentale di costituzionalita', e' inammissibile l'intervento del difensore di ufficio dell'imputato nel giudizio 'a quo', dal momento che il difensore si viene a qualificare come rappresentante della parte, e non come parte dello stesso giudizio. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21827

Il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574 - raccordando la tutela della minoranza linguistica tedesca con le esigenze di effettivita' della difesa "tecnica" nel processo penale - individua come lingua del processo quella dell'imputato appartenente alla suddetta minoranza, ma assicura a quest'ultimo sia la facolta' di decidere che il processo prosegua nell'altra lingua, sia quella di scegliere un difensore di fiducia non appartenente al gruppo linguistico tedesco, e percio' abilitato ('ex' art. 15, comma quinto, dello stesso d.P.R.) a svolgere interventi orali nella propria madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo, coincidente con quella dell'imputato - v. anche la successiva massima D. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21828

Nei procedimenti a carico di appartenenti alla minoranza linguistica tedesca in Provincia di Bolzano, legittimamente il d.P.R. n. 574 del 1988, attribuisce soltanto ai difensori di fiducia - e non anche ai difensori d'ufficio - di madrelingua diversa da quella del processo, la facolta' di svolgere interventi orali nella propria madrelingua, con verbalizzazione nella lingua del processo: detta facolta' e' intesa, infatti, a consentire all'imputato di poter scegliere il proprio difensore in un gruppo linguistico diverso da quello di appartenenza, senza dover rinunciare allo svolgimento del processo nella propria madrelingua, sicche' - ove la scelta del difensore non sia effettuata dall'interessato e debba procedersi alla designazione di un difensore d'ufficio - non sussistono ragioni per derogare al principio secondo cui l'effettivita' della difesa tecnica puo' conseguire la sua realizzazione migliore ove la lingua del processo venga a coincidere sia con la lingua dell'imputato che con quella del difensore. A cio' aggiungasi che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 271 del 1989, anche nel caso di appartenenti alla minoranza linguistica tedesca, l'autorita' giudiziaria e' tenuta a nominare un difensore di ufficio della stessa madrelingua dell'imputato. - Sull'applicabilita' ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano dell'art. 109, secondo comma, cod. proc. pen. v. S. n. 271/1994 red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione sollevata dal Pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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