Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1995

Corte cost., sent. 5 maggio 1995, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/1995
Data di deposito
5 maggio 1995
Data di decisione
4 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:149

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21381

L'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla liberta' di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole disparita' di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la liberta' di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore della liberta' di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verita', si impone l'estensione all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula previste dall'art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., - assunte dal giudice rimettente a 'tertium comparationis' - le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della Costituzione), non e' senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta un'attuazione del "principio supremo della laicita' dello Stato, che e' uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": principio che - come la Corte ha affermato - "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Pertanto - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 251, secondo comma, codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<ammonisce il testimone sull'importanza religiosa se credente, e morale del giuramento e sulle>> anziche' stabilire che il giudice istruttore <<avverte il testimone dell'obbligo di dire la verita' e delle>>; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <<legge la formula: "Consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verita', null'altro che la verita'">> anziche' stabilire che il giudice istruttore <<lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita' e a non nascondere nulla di quanto e' a mia conoscenza">>; c) nella parte in cui prevede: <<Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro">>. - v. S. nn. 203/1989; 195/1993; 259/1990; 117/1979; 467/1991; 422/1993; 234/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile:

a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anziché stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle";

b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore "legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità", anziché stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza";

c) nella parte in cui prevede: "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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