Corte costituzionale
Sentenza n. 144/1995
Corte cost., sent. 4 maggio 1995, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/1995
- Data di deposito
- 4 maggio 1995
- Data di decisione
- 4 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 2, n. 105, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 21371
Non contrasta con il principio di uguaglianza, sotto il profilo della identita' di trattamento di situazioni diverse, l'obbligo dell'imputato abbiente di retribuire il difensore d'ufficio, in raffronto all'analogo obbligo cui e' tenuto l'imputato che abbia nominato un difensore in virtu' di un contratto di prestazione d'opera intellettuale a norma dell'art. 2230 cod. civ., trattandosi di un'obbligazione funzionale all'esercizio del diritto di difesa, al quale, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, l'imputato non puo' rinunciare, quale che sia la fonte, normativa o contrattuale, da cui trae origine l'attivita' del difensore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Sulla irrinunciabilita' del diritto di difesa, v. S. nn. 125/1979 e 188/1980. red.: G. Conti
Massima n. 21372
La previsione dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, secondo cui l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita, lungi dal presentare aspetti di incompatibilita' con le scelte operate dal legislatore delegante, costituisce nulla piu' che il naturale corollario di quanto previsto dalla direttiva 105 della legge-delega, giacche' il legislatore delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore di ufficio, peraltro gia' sancita dall'art. 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, fosse prescrizione intimamente correlata al fine di assicurare quella "effettivita'" cui la disciplina della difesa di ufficio, secondo la direttiva, doveva essere informata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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