Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1995

Corte cost., sent. 4 maggio 1995, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/1995
Data di deposito
4 maggio 1995
Data di decisione
4 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:144

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21371

Non contrasta con il principio di uguaglianza, sotto il profilo della identita' di trattamento di situazioni diverse, l'obbligo dell'imputato abbiente di retribuire il difensore d'ufficio, in raffronto all'analogo obbligo cui e' tenuto l'imputato che abbia nominato un difensore in virtu' di un contratto di prestazione d'opera intellettuale a norma dell'art. 2230 cod. civ., trattandosi di un'obbligazione funzionale all'esercizio del diritto di difesa, al quale, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, l'imputato non puo' rinunciare, quale che sia la fonte, normativa o contrattuale, da cui trae origine l'attivita' del difensore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Sulla irrinunciabilita' del diritto di difesa, v. S. nn. 125/1979 e 188/1980. red.: G. Conti

Massima n. 21372

La previsione dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, secondo cui l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita, lungi dal presentare aspetti di incompatibilita' con le scelte operate dal legislatore delegante, costituisce nulla piu' che il naturale corollario di quanto previsto dalla direttiva 105 della legge-delega, giacche' il legislatore delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore di ufficio, peraltro gia' sancita dall'art. 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, fosse prescrizione intimamente correlata al fine di assicurare quella "effettivita'" cui la disciplina della difesa di ufficio, secondo la direttiva, doveva essere informata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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