Corte costituzionale
Sentenza n. 136/1995
Corte cost., sent. 27 aprile 1995, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/1995
- Data di deposito
- 27 aprile 1995
- Data di decisione
- 20 aprile 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, codice di procedura penale
- art. 49, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 62, codice di procedura penale
- art. 33, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 234, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 21352
Il riferimento all'autorita' giudiziaria, contenuto nell'art. 63 cod. proc. pen., in tema di dichiarazioni indizianti rese "all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria" da una persona non imputata o non sottoposta alle indagini, e' preordinato al solo fine di ricomprendere in tale nozione non soltanto il giudice penale, ma anche il pubblico ministero. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', non puo' invece essere in essa ricondotto il giudice civile, il quale, pure ove in sede di interrogatorio formale vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato, non puo' certo fare ricorso al regime previsto dalla norma in questione, essendo, semmai, tenuto, ai sensi dell'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Non sussiste percio' la disparita' di disciplina tra curatore fallimentare e giudice civile posta a base della censura di violazione del principio di eguaglianza per la mancata estensione delle garanzie previste dall'art. 63, all'ipotesi di dichiarazioni indizianti rese dal fallito al curatore nel corso della procedura fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). red.: G. Conti
Massima n. 21353
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 63 cod. proc. pen., per la mancata estensione delle garanzie ivi previste riguardo alle "dichiarazioni indizianti" rese da persone non imputate o non sottoposte a indagini, all'ipotesi di dichiarazioni rese al curatore, ai sensi dell'art. 49 della legge fallimentare, dal fallito non ancora sottoposto a procedimento penale per reati connessi al fallimento, non e' pertinente il richiamo al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, stabilito dall'art. 62 st. cod., divieto operante solo con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale. Non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una 'notitia criminis', e non avendo il giudice 'a quo' discriminato l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualita' di indagato da quella in cui, invece, tale qualita' non abbia ancora assunto, si rivela infondata la dedotta censura di violazione del diritto di difesa, in quanto soltanto nel primo caso possono profilarsi ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). - V. massime A e C. Circa il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, v. S. n. 237/1993. Sulle dichiarazioni rese al curatore ai sensi dell'art. 49 legge fall., v. S. n. 69/1984. red.: G. Conti
Massima n. 21354
Alla relazione del curatore fallimentare (entro la quale puo' essere contenuta l'indicazione di fatti appresi dal fallito) deve essere riconosciuta la natura di documento che, a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., puo' essere acquisito ed utilizzato come prova. E cio' perche' la relazione non ha origine nel processo penale e non e' finalizzata ad esso, essendo diretta al giudice delegato e non al pubblico ministero; cosicche', anche se puo' contenere indicazioni utili ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, essa non costituisce di per se' una notizia di reato e, dunque, non puo' essere disciplinata come tale. - V. massima B. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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