Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1995

Corte cost., sent. 27 aprile 1995, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1995
Data di deposito
27 aprile 1995
Data di decisione
20 aprile 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:136

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21352

Il riferimento all'autorita' giudiziaria, contenuto nell'art. 63 cod. proc. pen., in tema di dichiarazioni indizianti rese "all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria" da una persona non imputata o non sottoposta alle indagini, e' preordinato al solo fine di ricomprendere in tale nozione non soltanto il giudice penale, ma anche il pubblico ministero. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', non puo' invece essere in essa ricondotto il giudice civile, il quale, pure ove in sede di interrogatorio formale vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato, non puo' certo fare ricorso al regime previsto dalla norma in questione, essendo, semmai, tenuto, ai sensi dell'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Non sussiste percio' la disparita' di disciplina tra curatore fallimentare e giudice civile posta a base della censura di violazione del principio di eguaglianza per la mancata estensione delle garanzie previste dall'art. 63, all'ipotesi di dichiarazioni indizianti rese dal fallito al curatore nel corso della procedura fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). red.: G. Conti

Massima n. 21353

Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 63 cod. proc. pen., per la mancata estensione delle garanzie ivi previste riguardo alle "dichiarazioni indizianti" rese da persone non imputate o non sottoposte a indagini, all'ipotesi di dichiarazioni rese al curatore, ai sensi dell'art. 49 della legge fallimentare, dal fallito non ancora sottoposto a procedimento penale per reati connessi al fallimento, non e' pertinente il richiamo al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, stabilito dall'art. 62 st. cod., divieto operante solo con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale. Non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una 'notitia criminis', e non avendo il giudice 'a quo' discriminato l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualita' di indagato da quella in cui, invece, tale qualita' non abbia ancora assunto, si rivela infondata la dedotta censura di violazione del diritto di difesa, in quanto soltanto nel primo caso possono profilarsi ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). - V. massime A e C. Circa il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, v. S. n. 237/1993. Sulle dichiarazioni rese al curatore ai sensi dell'art. 49 legge fall., v. S. n. 69/1984. red.: G. Conti

Massima n. 21354

Alla relazione del curatore fallimentare (entro la quale puo' essere contenuta l'indicazione di fatti appresi dal fallito) deve essere riconosciuta la natura di documento che, a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., puo' essere acquisito ed utilizzato come prova. E cio' perche' la relazione non ha origine nel processo penale e non e' finalizzata ad esso, essendo diretta al giudice delegato e non al pubblico ministero; cosicche', anche se puo' contenere indicazioni utili ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, essa non costituisce di per se' una notizia di reato e, dunque, non puo' essere disciplinata come tale. - V. massima B. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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