Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1995

Corte cost., sent. 27 aprile 1995, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1995
Data di deposito
27 aprile 1995
Data di decisione
20 aprile 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
  • art. 30, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 36, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 32, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • legge della Regione Basilicata del 15 novembre 1994
  • art. 31, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
  • art. 34, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21348

La legge della Regione Basilicata 23 dicembre 1982, n. 41 - in quanto prevede l'attribuzione delle funzioni superiori, gia' concesse a personale diverso e con diversa professionalita' e funzioni (docenti di formazione professionale impegnati in attivita' didattiche di natura teorica), al personale proveniente ('ex' d.P.R. n. 616/1977) dallo Stato o da Enti disciolti, con qualifica di assistente tecnico e con funzioni di educatore o assistente sociale, gia' inquadrato con legge regionale n. 41/1982 nel V livello funzionale e poi assegnato, con legge regionale n. 6/1984, con criteri di scorrimento economico al VI livello - opera una assimilazione priva di ragionevole giustificazione e lesiva dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiche' tende indebitamente ad unificare, dietro un conclamato ma non dimostrato fine perequativo, categorie di personale non equiparabili nelle mansioni e nei profili professionali e che, in ragione della loro diversita', sono state sempre, fin dal loro primo inquadramento nel ruolo regionale, distintamente regolate dalla normativa intervenuta nel settore. Detta legge, inoltre, prevedendo un reinquadramento generalizzato ed automatico della categoria in questione ad un livello superiore, prescinde del tutto dalla valutazione - necessaria peraltro anche in relazione al fatto che la categoria professionale in oggetto, per la sua atipicita', e' caratterizzata da parametri differenziati di professionalita' non riconducibili alle tradizionali carriere amministrative dell'ente di appartenenza - delle mansioni concretamente svolte in precedenza dai singoli componenti la stessa categoria, con conseguente, ulteriore violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. Pertanto (assorbita la censura prospettata in relazione all'art. 117 Cost.) la suddetta legge va dichiarata costituzionalmente illegittima. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata intitolata "Norme di perequazione per il personale destinatario della L.R. 23 dicembre 1982, n. 41, concernente l'inquadramento del personale messo a disposizione della Regione ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616", riapprovata dal Consiglio regionale il 15 novembre 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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