Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1995

Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1995
Data di deposito
14 aprile 1995
Data di decisione
5 aprile 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:128

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 21319

L'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 - col quale si e' operata, da parte del legislatore delegato, la scelta del criterio della maggioranza qualificata di due terzi dei componenti per la validita' delle riunioni delle Commissioni di disciplina istituite in ogni unita' sanitaria locale, anziche' del criterio del collegio perfetto, di cui all'art. 148 del d.P.R. 10 gennaio 1953, n. 3 - non puo' dirsi viziato da eccesso di delega, sia perche' la configurazione di dette commissioni come collegio perfetto non costituisce principio comune nella disciplina del pubblico impiego ne' principio assoluto e inderogabile anche per la composizione dei collegi giurisdizionali; sia perche' la scelta - che peraltro rispetta il principio dell'immutabilita' dei membri del collegio amministrativo nel corso di ciascun giudizio disciplinare, essendo sempre escluso dalla decisione, anche nel procedimento che si svolge dinanzi alle commissioni disciplinari delle UU.SS.LL. (v. art. 51 del d.P.R. n. 761 del 1979), colui che non ha assistito alla trattazione orale - risponde all'evidente finalita' di assicurare il funzionamento di un organo che si prefigura a composizione mista e numericamente non ristretta, non facendone dipendere l'operativita' dalla possibile mancata partecipazione di alcuni componenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 47, legge 23 dicembre 1978, n. 833 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). red.: G. Leo

Massima n. 21320

L'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, col quale si e' operata, da parte del legislatore delegato, la scelta, per la validita' delle riunioni della Commissione di disciplina delle UU.SS.LL., del criterio di maggioranza qualificata di due terzi dei componenti anziche' di quello del collegio perfetto, non viola il diritto di difesa ne' i principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Invero, anche se il diritto di difesa non puo' espandersi oltre la sfera della giurisdizione, per coprire con il suo pieno contenuto ogni procedimento contenzioso di natura amministrativa, esso esprime un valore, inerente ai diritti inviolabili dell'uomo, che concorre a dare concreto spessore anche all'imparzialita' dell'Amministrazione - la quale nell'esercizio della propria potesta' sanzionatoria deve porre l'incolpato in grado di far ascoltare e valutare le proprie ragioni da chi e' chiamato a decidere - e ad integrare e rendere effettivo anche il criterio di buon andamento, che, in un procedimento destinato ad incidere direttamente e profondamente sulla condizione di chi e' sottoposto alla potesta' sanzionatoria, implica la raccolta di ogni elemento valutativo, in modo da garantire all'incolpato la possibilita' di partecipare a questa acquisizione. Tuttavia, nella specie, una volta assicurata, dalla norma impugnata, la partecipazione dell'interessato e la presenza, per la deliberazione disciplinare, dei componenti della commissione che hanno assistito all'intera trattazione orale, i richiamati principi costituzionali non risultano lesi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - V. la precedente massima A. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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