Corte costituzionale
Sentenza n. 126/1995
Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/1995
- Data di deposito
- 14 aprile 1995
- Data di decisione
- 5 aprile 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 33, legge n. 599 del 31 luglio 1954
Parametri
Massime
Massima n. 21317
L'art. 7, l. n. 241 del 1990, sulla disciplina del procedimento amministrativo, il quale e' stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che l' avviso di procedimento in esso previsto, atteggiandosi a requisito di legittimita' del provvedimento conclusivo, deve precedere ogni provvedimento idoneo ad incidere sulla posizione del soggetto interessato all'azione della pubblica amministrazione, ha modificato l'art. 33, l. n. 599 del 1954, concernente il procedimento per la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado. Ma la nuova normativa, per il principio 'tempus regit actum', non incide sui procedimenti di cui al detto art. 33, nei quali sia gia' intervenuto il provvedimento conclusivo, con conseguente rilevanza, nella specie, della questione di costituzionalita' riguardante quest'ultimo articolo. red.: A. M. Marini
Massima n. 21318
L'art. 33, l. 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui, in ordine al procedimento per dispensa dal servizio del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado, non prevede che a quest'ultimo sia assegnato un termine per presentare, ove creda, la proprie osservazioni e gli sia data la possibilita' di essere sentito personalmente, risulta carente non solo delle garanzie procedimentali poste a presidio della difesa e strumentali al buon andamento della P.A., sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali dell'amministrazione militare ma costituisce altresi' una discriminazione rispetto al 'genus' degli impiegati civili dello Stato (v. art. 129, d.P.R. n. 3 del 1957), priva di una valida ragione giustificatrice, anche nel peculiare 'status' dei militari. La norma risulta percio' lesiva sia dei principi di eguaglianza e ragionevolezza sia del canone di buon andamento dell'amministrazione e va quindi dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima, con assorbimento della censura mossa relativamente all'art. 52 Cost.. - V. massima A. red.: A. M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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