Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1995

Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/1995
Data di deposito
14 aprile 1995
Data di decisione
5 aprile 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:126

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21317

L'art. 7, l. n. 241 del 1990, sulla disciplina del procedimento amministrativo, il quale e' stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che l' avviso di procedimento in esso previsto, atteggiandosi a requisito di legittimita' del provvedimento conclusivo, deve precedere ogni provvedimento idoneo ad incidere sulla posizione del soggetto interessato all'azione della pubblica amministrazione, ha modificato l'art. 33, l. n. 599 del 1954, concernente il procedimento per la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado. Ma la nuova normativa, per il principio 'tempus regit actum', non incide sui procedimenti di cui al detto art. 33, nei quali sia gia' intervenuto il provvedimento conclusivo, con conseguente rilevanza, nella specie, della questione di costituzionalita' riguardante quest'ultimo articolo. red.: A. M. Marini

Massima n. 21318

L'art. 33, l. 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui, in ordine al procedimento per dispensa dal servizio del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado, non prevede che a quest'ultimo sia assegnato un termine per presentare, ove creda, la proprie osservazioni e gli sia data la possibilita' di essere sentito personalmente, risulta carente non solo delle garanzie procedimentali poste a presidio della difesa e strumentali al buon andamento della P.A., sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali dell'amministrazione militare ma costituisce altresi' una discriminazione rispetto al 'genus' degli impiegati civili dello Stato (v. art. 129, d.P.R. n. 3 del 1957), priva di una valida ragione giustificatrice, anche nel peculiare 'status' dei militari. La norma risulta percio' lesiva sia dei principi di eguaglianza e ragionevolezza sia del canone di buon andamento dell'amministrazione e va quindi dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima, con assorbimento della censura mossa relativamente all'art. 52 Cost.. - V. massima A. red.: A. M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che al sottufficiale proposto per la dispensa dal servizio sia assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni e sia data la possibilità di essere sentito personalmente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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