Corte costituzionale
Sentenza n. 125/1995
Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/1995
- Data di deposito
- 14 aprile 1995
- Data di decisione
- 5 aprile 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 438, e segg., codice di procedura penale
- art. 28, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 453, comma 3, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 21314
La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi gia' esistenti, e' caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria. Questi peculiari aspetti dell'istituto in esame sottolineano il rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile, evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalita' di recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, cui la giustizia minorile - come la Corte ha piu' volte affermato - deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui all'art. 31 della Costituzione. In coerenza con le menzionate caratteristiche, il legislatore non ha condizionato il provvedimento 'de quo' alla prestazione del consenso da parte del minore, ma ha rimesso al giudice la decisione circa l'opportunita' di sospendere il processo al fine di valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite le parti". D'altro canto, il comma 3 dell'art. 28 prevede che "contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore". Pertanto, all'imputato e' attribuito dalla norma ora citata un mezzo di impugnazione con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimita' o di motivazione dell'ordinanza che dispone la misura: tra i quali rientra anche il profilo attinente alla sussistenza di un presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell'imputato, costituito da un giudizio di responsabilita' penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento. - Sulla finalita' del recupero del minore, cui e' informata la giustizia penale minorile, v. S. nn. 125/1992, 206/1987 e 222/1983. red.: G. Conti
Massima n. 21315
L'art. 28, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel suo oggettivo significato, impedisce al giudice di adottare il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova qualora l'imputato minorenne formuli richiesta di giudizio abbreviato. Una tale previsione, in primo luogo, appare viziata da irragionevolezza, in quanto non si comprende per quale motivo al minore, che sia stato ammesso al giudizio abbreviato, debba poi essere negato di chiedere la messa alla prova, con il connesso eventuale beneficio della sentenza dichiarativa della estinzione del reato. Ne' sussiste, del resto, alcuna sorta di incompatibilita' strutturale e ontologica, tra l'istituto di cui trattasi e il rito abbreviato, il quale si svolge secondo le norme previste per l'udienza preliminare. Inoltre, la norma impedisce, senza che siano ravvisabili motivi ragionevoli, di dare ingresso ad una misura particolarmente significativa sotto l'aspetto rieducativo ed avente riflessi sostanziali di natura premiale. A conclusioni non diverse deve pervenirsi anche qualora la 'ratio' della norma dovesse individuarsi nell'intento di attribuire all'imputato uno strumento per sottrarsi alla messa alla prova, non vedendosi perche' il dissenso del minore, preclusivo della sospensione, debba manifestarsi attraverso la necessaria alternativa della richiesta di giudizio abbreviato, che ha presupposti e finalita' suoi propri, cosi' finendo con il rendere incompatibili i due istituti, con le conseguenze gia' evidenziate. In conclusione, l'impugnato art. 28, comma 4, quale che sia la 'ratio' che lo sorregge, risultando in contrasto con gli artt. 3, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato. - V. la massima C. red.: G. Conti
Massima n. 21316
La previsione dell'art. 28, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, circa la preclusione della sospensione del processo per messa alla prova nel caso in cui l'imputato chieda il giudizio immediato, appare in contrasto con gli artt. 3, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., per le stesse considerazioni svolte in ordine alla preclusione conseguente a richiesta di giudizio abbreviato, parallelamente contenuta nella citata disposizione. Percio', anche se, riguardo a tale ipotesi, la previsione 'de qua' non e' stata fatta oggetto di apposita impugnativa da parte del giudice 'a quo', anche ad essa, a norma dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, deve estendersi la illegittimita' costituzionale. Deve solo aggiungersi che spettera' alla giurisprudenza valutare se l'esigenza del convincimento del giudice in ordine alla responsabilita' penale dell'imputato - che costituisce un presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo della messa alla prova - richieda, in questo caso, che la sospensione non possa intervenire nella fase predibattimentale, occorrendo, viceversa, affinche' possa ritenersi adeguatamente formato quel convincimento, che il giudice tenga conto anche dell'istruzione dibattimentale. Va, infine, rilevato che dalle due dichiarazioni di illegittimita' costituzionale parziale consegue la perdita di efficacia dell'intero comma quarto dell'art. 28. - V. la massima B. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze