Corte costituzionale
Sentenza n. 119/1995
Corte cost., sent. 13 aprile 1995, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/1995
- Data di deposito
- 13 aprile 1995
- Data di decisione
- 3 aprile 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:119
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946
- art. 34, comma 2, regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946
Parametri
Massime
Massima n. 21307
La specificita' del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, rispetto a quello nei confronti della generalita' dei pubblici dipendenti, risiede nella connotazione ulteriore assunta dai due termini in bilanciamento, vale a dire l'esigenza di assicurare da una parte, l'interesse pubblico al buon andamento ed all'imparzialita' delle funzioni statali e, dall'altra, i diritti costituzionalmente rilevanti dei singoli. L'interesse pubblico in gioco, infatti, e' il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, assistito dalla speciale garanzia di autonomia ed indipendenza 'ex' art. 101, secondo comma, Cost., mentre la tutela del singolo va commisurata alla salvaguardia del dovere di imparzialita' e della connessa esigenza di credibilita' collegate all'esercizio della funzione giurisdizionale. red.: A. Greco
Massima n. 21308
Posto che la garanzia assicurata dall'art. 24 della Costituzione non preclude che la disciplina legislativa del diritto di difesa si conformi alla struttura ed alle caratteristiche dei singoli procedimenti, a condizione che ne vengano garantiti lo scopo e la funzione, e cioe' l'effettivita' del contraddittorio, la scelta del legislatore, nel senso della possibilita' dell'autodifesa nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati, e' fondata sulla riconosciuta attitudine di chi e' professionalmente investito di funzione giurisdizionale a far derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea difensiva circa i comportamenti contestatigli come illecito disciplinare. Una volta che il magistrato incolpato abbia compiuto l'opzione di non avvalersi di un difensore, la sezione disciplinare del C.S.M. deve astenersi da ogni sindacato sulla sua attitudine difensiva, perche' la compenetrazione fra il bagaglio tecnico riconosciuto dal legislatore come proprio del magistrato, la sua posizione professionale e l'esercizio della giurisdizione, esclude in partenza che si possa qualificare la di lui difesa come piu' o meno "idonea". (Non fondatezza, in riferimento all' art. 24, secondo comma, e - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511). - Sulla conformazione del diritto di difesa a caratteristiche e struttura dei singoli procedimenti, 'ex plurimis', S. nn. 351/1989 e 202/1975. Sulla specificita' del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, S. n. 220/1994. red.: A. Greco
Massima n. 21309
Nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, l'utilizzazione dei moduli procedurali del processo penale - prevista peraltro solo in via integrativa dagli artt. 32 e 34 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 - non costituisce sintomo di omogeneita' tra i due tipi di procedimento che abiliti ad assimilarne i presupposti ed a confrontarne gli esiti, ma e' soltanto funzionale ad una piu' rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario. La possibilita' dell'autodifesa, riconosciuta al magistrato in sede disciplinare, radicalmente esclusa nel processo penale a prescindere dalle qualita' soggettive e dalle valutazioni dell'indagato-imputato, non importa quindi lesione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511). - S. n. 145/1976. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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