Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1995
Corte cost., sent. 7 aprile 1995, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1995
- Data di deposito
- 7 aprile 1995
- Data di decisione
- 23 marzo 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994
- art. 84, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 17-quinquies, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 180, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
- art. 199, regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940
- art. 111, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 3, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 124, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 3, decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994
- art. 17-bis, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994
- art. 8-bis, legge n. 730 del 5 dicembre 1985
- art. 221-bis, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 2, legge n. 730 del 5 dicembre 1985
- art. 60, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 76, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 108, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- legge n. 65 del 7 marzo 1986
- art. 128, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. h), legge n. 562 del 28 dicembre 1993
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 22100
In sede di giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, le censure con cui le Regioni deducono la lesione dell'art. 76 Cost. sono ammissibili, sempreche' i principi e criteri che si assumono violati (stabiliti in una legge-delega) siano volti a salvaguardare competenze regionali. - Cfr. S. nn. 617/1988 e 183/1987. red.: S.P.
Massima n. 22101
Come la Corte ha gia' affermato, la ripartizione tra Stato e regioni del potere di irrogare le sanzioni amministrative ricalca perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui quelle sanzioni si riferiscono. - S. n. 60/1993. red.: S.P.
Massima n. 22102
Conformemente al criterio stabilito dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, spetta alle regioni individuare i propri uffici competenti a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme attinenti a materie affidate alla competenza regionale, propria o delegata (purche', in quest'ultimo caso, le competenze delegate costituiscano un'integrazione necessaria delle competenze proprie, cosi' che la loro lesione comporti anche una menomazione di queste ultime). Occorre, tuttavia, che nelle singole fattispecie non siano ravvisabili profili di pubblica sicurezza, la cui competenza, ex art. 4 del d.P.R. n. 616, e' riservata allo Stato, fermo restando che per pubblica sicurezza deve intendersi la funzione inerente al mantenimento dell'ordine pubblico, cioe' alla tutela dei beni giuridici fondamentali o degli interessi pubblici primari su cui si regge la civile convivenza. - Cfr. S. n. 1034/1988. Sul fondamento della riserva di competenza statale riguardo alla pubblica sicurezza, v. inoltre, in particolare, oltre a S. n. 1034/1988, S. nn. 162/1990, 218/1988 e 77/1987. red.: S.P.
Massima n. 22103
La "polizia locale urbana e rurale" non configura di per se' una materia autonoma (se non nel senso della istituzione ed organizzazione dei servizi di polizia municipale: v. legge 7 marzo 1986, n. 65), ma ha carattere accessorio e strumentale rispetto alle singole materie cui di volta in volta inerisce. Ne consegue, in particolare, che le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni dall'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, non rientrano per cio' solo nelle competenze regionali, dato che soltanto alcune di esse sono riferibili alle materie di cui all'art. 117 Cost., mentre altre non sono connesse a tali materie e rientrano pertanto nelle attribuzioni dello Stato, che le ha assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 128 Cost.. - Cfr. S. n. 77/1987. red.: S.P.
Massima n. 22104
Il principio direttivo stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge di delega 28 dicembre 1993, n. 562, secondo cui, nella prevista riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e norme connesse o complementari, occorreva individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate, e' evidentemente diretto a salvaguardare (anche) le competenze regionali. Percio', nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, promosso dalla Regione Toscana in quanto nella depenalizzazione di diverse contravvenzioni operata in base a tale legge con il decreto legislativo n. 480 del 1994, gli uffici ai quali va presentato il relativo rapporto sono individuati in organi dello Stato anziche' delle regioni, la censura formulata - fra le altre - per violazione del suddetto principio direttivo deve ritenersi ammissibile. - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Massima n. 22105
La disposizione dell'art. 84 del testo unico delle leggi di p.s. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo di affissione, in luogo visibile, nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo, dei regolamenti di sicurezza, attiene alla materia dell'utilizzo degli immobili da destinare a pubblici spettacoli, su cui le regioni in seguito al trasferimento alle stesse, con l'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 29, di una serie di funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, hanno ampia competenza. Tale competenza, pertanto, in seguito alla depenalizzazione della violazione del suddetto obbligo operata con l'art. 17-bis del citato testo unico, introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480, necessariamente include, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito al riguardo, quella relativa all'irrogazione della, ora prevista, sanzione amministrativa. Onde la illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tale violazione, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Massima n. 22106
Come la Corte ha gia' affermato, la disposizione dell'art. 180 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, che prevede l'obbligo di tenere esposte, nei locali dei pubblici esercizi, in luogo visibile, la licenza, l'autorizzazione, la tariffa dei prezzi ed altri analoghi atti ivi elencati, mira a garantire la regolarita' e la sicurezza della vendita e del consumo di alimenti e bevande. Pertanto, dato che - come la Corte ha anche riconosciuto - le relative funzioni rientrano nella materia della polizia amministrativa connessa alle funzioni delegate alle regioni dall'art. 52, lett. a), del d.P.R. n. 616 del 1977, funzioni che, in seguito alla depenalizzazione della violazione del suddetto obbligo, ad opera dell'art. 221-bis del citato testo unico - introdotto con l'art. 7 del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - necessariamente includono, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito al riguardo, le competenze relative alla irrogazione della, ora prevista, sanzione amministrativa, l'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. introdotto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994, nella parte in cui, in ordine a tale violazione, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto, deve essere dichiarato illegittimo. - Cfr. S. n. 1034/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Massima n. 22107
Limitatamente alle ipotesi in cui ricorrano le condizioni, soprattutto di ordine dimensionale, dettate dalla legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, che qualificano le imprese artigiane, e quindi, nei casi in cui siano applicabili a queste, le norme dell'art. 111 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - relativo all'obbligo della licenza per l'esercizio dell'arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari - e dell'art. 199 del regolamento di esecuzione, emanato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, che a sua volta stabilisce il contenuto della domanda, sono riconducibili alle competenze regionali - ex art. 117 Cost. - in materia di artigianato. Entro tali limiti, pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni ad opera, rispettivamente, degli artt. 17-bis e 221-bis del citato testo unico - introdotti, il primo, dall'art. 3, comma 1, e il secondo dall'art. 7, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - secondo il riparto delle attribuzioni statali e regionali stabilito in proposito, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale (limitatamente alle imprese artigiane) dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto dall'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Massima n. 22108
Nei limiti in cui, dopo l'entrata in vigore delle leggi 2 gennaio 1989, n. 6, e 8 marzo 1991, n. 81 - le quali hanno trasformato in vere e proprie professioni liberali le attivita', rispettivamente, di guida alpina e di maestro di sci - e' tuttora applicabile, la disposizione dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'obbligo della licenza "per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci", attiene evidentemente (cfr. legge 17 maggio 1983, n. 217) alla materia del turismo, di spettanza regionale, non essendo ravvisabili esigenze di pubblica sicurezza. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni, operata con l'art. 17 bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale (nei limiti suddetti) dell'impugnato art. 17 quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Massima n. 22109
La disposizione dell'art. 124, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'obbligo della licenza per gli stranieri che intendano esercitare mestieri ambulanti in occasioni di feste, fiere, mercati o altre pubbliche riunioni, attiene - come la Corte ha gia' avuto modo di affermare - alle funzioni di polizia locale di competenza regionale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione delle relative violazioni, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta alle regioni, onde la illegittimita' costituzionale dell'impugnato art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. - anch' esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994 - nella parte in cui, in ordine a tali violazioni, individua nel prefetto, anziche' nell'ufficio regionale competente, il soggetto destinatario del rapporto. - Cfr. S. n. 1034/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Massima n. 22110
Non vi e' dubbio che le attivita' di ricezione ed ospitalita' stagionale esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, (in cui consiste tipicamente l'agriturismo) indicate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, rientrino nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, di competenza regionale. Pertanto, in ordine alle fattispecie contravvenzionali gia' previste nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riguardo all'esercizio di queste attivita' in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorita' - fattispecie depenalizzate ai sensi degli artt. 17-bis e 221-bis dello stesso testo unico, introdotti, rispettivamente, dagli artt. 3, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1993, n. 480 - la competenza ad irrogare le ora comminate sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, non essendo ravvisabili profili di tutela dell'ordine pubblico, spetta alle regioni. Di conseguenza, l'impugnato art. 8-bis della legge n. 730 del 1985 - introdotto a sua volta dall'art. 12, comma 2, del d. lgs. n. 480 del 1994 - deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il rapporto relativo a tali violazioni e' trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziche' all'ufficio regionale competente. - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Massima n. 22111
La disposizione dell'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo della licenza per l'impianto e l'esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone, e' intimamente connessa alla funzione - esercitata dall'ISPESL - di "omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione", ivi compresi gli ascensori e i montacarichi di cui alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415. Pertanto, trattandosi di funzione riservata allo Stato, in seguito alla depenalizzazione della relativa violazione ad opera dell'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d. lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare, per la stessa, le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies dello stesso testo unico (anch'esso introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - del citato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - Riguardo alle funzioni dell'ISPELS v., in particolare, S. n. 74/1987. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Massima n. 22112
Non vi e' dubbio che l'art. 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'obbligo dell'avviso preventivo per chi intende fare eseguire in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico azioni destinate alla riproduzione cinematografica, e' norma diretta, almeno prevalentemente, alla tutela di interessi, quali l'ordine pubblico e il buon costume, di sicura competenza statale. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione, ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - della relativa violazione, la competenza ad irrogare le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze statali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato. Deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alle regioni, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies del testo unico delle leggi di p.s. (anch'esso introdotto dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 480 del 1994) - ma agli uffici regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 563 - dell'indicato art. 17-quinquies, 'in parte qua'). - V. le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Massima n. 22113
Anche se - come la Corte ha affermato - l'esercizio dell'attivita' di affittacamere rientra nella materia del turismo e dell'industria alberghiera di cui all'art. 117 Cost., e le relative funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni ai sensi degli artt. 50 e 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, la disposizione dell'art. 108 del testo univo delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che prevede l'obbligo della preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'industria di affittare camere o appartementi mobilitati, o altrimenti dare alloggio per mercede, e' dettata - come pure la Corte ha avuto modo di rilevare - per finalita' di pubblica sicurezza, in quanto la prescritta dichiarazione mira all'acquisizione di una serie di elementi obiettivi (indicati nell'art. 192 del regolamento di esecuzione) necessari all'esercizio - attraverso i controlli sull'identita' delle persone alloggiate e sui loro movimenti - di funzioni riservate allo Stato. Pertanto, in seguito alla depenalizzazione della relativa violazione ad opera dell'art. 17-bis dello stesso testo unico - introdotto con l'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 - la competenza ad irrogare per la stessa le, ora previste, sanzioni amministrative, secondo il riparto delle competenze sttali e regionali stabilito in proposito, spetta allo Stato, e deve quindi respingersi la doglianza della ricorrente Regione Toscana, secondo cui, appartenendo tale competenza alla Regione, il relativo rapporto non si dovrebbe presentare al prefetto - come prescritto dall'art. 17-quinquies - ma all'ufficio regionale competente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118 e 76 Cost. - in relazione all'art. 1, lett. h), della legge 28 dicembre 1993, n. 562 - dell'indicato art. 17-quinquies dello stesso testo unico delle leggi di p.s. - anch'esso introdotto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 480 del 1994, - 'in parte qua'.) - Cfr. S. n. 618/1988. V. anche le precedenti massime B e C. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-quinquies del testo unico di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), introdotto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84, 111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis della legge 5 dicembre 1985, n. 730 (Disciplina dell'agriturismo), introdotto dall'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui prevede che è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima;
c) dichiara non fondata ogni altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-quinquies del testo unico di pubblica sicurezza, introdotto dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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