Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1995

Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/1995
Data di deposito
6 aprile 1995
Data di decisione
23 marzo 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:111

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22090

Non puo' ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessita' la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimita' costituzionale. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22091

Per aversi questione di costituzionalita' e non di mera interpretazione, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformita' a determinate norme costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare altre ipotesi interpretative. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio".) - v. S. nn. 58/1995, 463/94, 103/1993, 436/1992 , 274/1991 ed altre. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22092

Il rispetto della discrezionalita' delle scelte legislative e il diffuso auspicio, in dottrina, di una riforma legislativa che renda piu' semplice e sicuro il sistema di pubblicita' in materia di regime patrimoniale della famiglia non possono esonerare la Corte dal valutare se il sistema attualmente vigente presenti aspetti di incostituzionalita' e se l'intervento manipolativo invocato dal giudice 'a quo' sia l'unico costituzionalmente accettabile. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita` - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22093

La certezza del diritto costituisce senza dubbio un valore fondamentale dell'ordinamento da realizzare nella massima misura possibile, ma non ogni difetto o confusione legislativa si risolve in irrazionalita' tale da determinare un vizio di incostituzionalita', tanto piu' che gli eventuali difetti riscontrabili in numerose formulazioni normative sono suscettibili di soluzioni che restano affidate agli interpreti. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22094

L'art. 29 Cost., tutelando essenzialmente gli aspetti etico-sociali della famiglia, non appare utilmente invocabile a parametro di legittimita' costituzionale del sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della famiglia. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22095

Secondo l'orientamento interpretativo della Cassazione, la costituzione del fondo patrimoniale su beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale e' opponibile ai terzi creditori a condizione che sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, ultimo comma, cod. civ.), non valendo a tal fine - dopo la riforma del diritto di famiglia -la trascrizione sui registri immobiliari ('ex' artt. 2647 e 2915 cod. civ.), che deve considerarsi una semplice pubblicita'- notizia. Tale soluzione interpretativa - mentre esclude che il sistema pubblicitario del fondo patrimoniale sia lesivo della certezza del diritto e, percio', affetto da irragionevolezza - comporta un onere di doppia ricerca (sui ricorsi di stato civile, oltreche' su quelli immobiliari) che non puo' dirsi eccessivamente gravoso, onde non risultano violati gli artt. 3 e 29 Cost. (quest'ultimo non utilmente invocato, in quanto posto essenzialmente a tutela degli aspetti etico-sociali della famiglia). Conseguentemente deve anche escludersi che l'unica soluzione conforme a costituzione sia quella - invocata dal giudice 'a quo' - di far dipendere dalla trascrizione, anziche' dall'annotazione, l'opponibilita' del vincolo patrimoniale ai terzi creditori. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.). - sull'onere di doppia ricerca connesso al sistema di pubblicita' del regime patrimoniale della famiglia, v. S. n. 311/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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