Corte costituzionale
Sentenza n. 111/1995
Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/1995
- Data di deposito
- 6 aprile 1995
- Data di decisione
- 23 marzo 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:111
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22090
Non puo' ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessita' la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimita' costituzionale. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22091
Per aversi questione di costituzionalita' e non di mera interpretazione, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformita' a determinate norme costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare altre ipotesi interpretative. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio".) - v. S. nn. 58/1995, 463/94, 103/1993, 436/1992 , 274/1991 ed altre. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22092
Il rispetto della discrezionalita' delle scelte legislative e il diffuso auspicio, in dottrina, di una riforma legislativa che renda piu' semplice e sicuro il sistema di pubblicita' in materia di regime patrimoniale della famiglia non possono esonerare la Corte dal valutare se il sistema attualmente vigente presenti aspetti di incostituzionalita' e se l'intervento manipolativo invocato dal giudice 'a quo' sia l'unico costituzionalmente accettabile. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita` - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22093
La certezza del diritto costituisce senza dubbio un valore fondamentale dell'ordinamento da realizzare nella massima misura possibile, ma non ogni difetto o confusione legislativa si risolve in irrazionalita' tale da determinare un vizio di incostituzionalita', tanto piu' che gli eventuali difetti riscontrabili in numerose formulazioni normative sono suscettibili di soluzioni che restano affidate agli interpreti. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22094
L'art. 29 Cost., tutelando essenzialmente gli aspetti etico-sociali della famiglia, non appare utilmente invocabile a parametro di legittimita' costituzionale del sistema pubblicitario in materia di regime patrimoniale della famiglia. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22095
Secondo l'orientamento interpretativo della Cassazione, la costituzione del fondo patrimoniale su beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale e' opponibile ai terzi creditori a condizione che sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, ultimo comma, cod. civ.), non valendo a tal fine - dopo la riforma del diritto di famiglia -la trascrizione sui registri immobiliari ('ex' artt. 2647 e 2915 cod. civ.), che deve considerarsi una semplice pubblicita'- notizia. Tale soluzione interpretativa - mentre esclude che il sistema pubblicitario del fondo patrimoniale sia lesivo della certezza del diritto e, percio', affetto da irragionevolezza - comporta un onere di doppia ricerca (sui ricorsi di stato civile, oltreche' su quelli immobiliari) che non puo' dirsi eccessivamente gravoso, onde non risultano violati gli artt. 3 e 29 Cost. (quest'ultimo non utilmente invocato, in quanto posto essenzialmente a tutela degli aspetti etico-sociali della famiglia). Conseguentemente deve anche escludersi che l'unica soluzione conforme a costituzione sia quella - invocata dal giudice 'a quo' - di far dipendere dalla trascrizione, anziche' dall'annotazione, l'opponibilita' del vincolo patrimoniale ai terzi creditori. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.). - sull'onere di doppia ricerca connesso al sistema di pubblicita' del regime patrimoniale della famiglia, v. S. n. 311/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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