Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1995
Corte cost., sent. 31 marzo 1995, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1995
- Data di deposito
- 31 marzo 1995
- Data di decisione
- 22 marzo 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 2127, codice civile
- art. 2126, codice civile
- art. 29, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 22047
L'assegnazione temporanea di un dipendente pubblico a mansioni superiori per esigenze straordinarie di servizio e' un mezzo indispensabile per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, di per se' quindi non in contrasto con i principi dell'art. 97 Cost.; al lavoratore spetta in tal caso un trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate, in forza del principio di proporzionalita' retributiva la cui applicabilita' all'impiego pubblico non puo' essere messa in discussione. La protrazione dell'assegnazione a funzioni superiori oltre il termine (generalmente trimestrale) fissato dalla legge non da' luogo, nel settore pubblico, all'automatica acquisizione della qualifica superiore (come invece previsto dalla disciplina privatistica del codice civile), ma non puo' giustificare una restrizione dell'applicabilita' del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato, salvo che venga dimostrato che l'assegnazione alle funzioni superiori e' avvenuta con abuso d'ufficio e con la "connivenza" del dipendente: nel qual caso, la pretesa al piu' favorevole trattamento economico dovrebbe essere respinta 'ex' art. 2126 cod. civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 2126 e 2129 cod. civ., in quanto applicabili anche all'impiego pubblico, nella parte in cui non prevedono per tale settore limiti di operativita' temporale). - v. S. n. 236/1992, nonche' S. nn. 57/1989, 296/1990 e O. nn. 408/1990, 337/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22048
Manifesta infondatezza della questione, in quanto gia' dichiarata infondata (e, successivamente, manifestamente infondata). - v. S. nn. 57/1989, 296/1990; O. nn. 408/1990 e 337/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2126 e 2129 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal nominato Tribunale con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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