Corte costituzionale
Ordinanza n. 96/1995
Corte cost., ord. 30 marzo 1995, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 96/1995
- Data di deposito
- 30 marzo 1995
- Data di decisione
- 20 marzo 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:96
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22020
L'art. 459 cod. proc. pen. prevede i casi in cui e' ammesso il procedimento per decreto e delinea i poteri del g.i.p. in ordine alla relativa richiesta del p.m., ma non comprende in alcun modo la disciplina della composizione dell'organo giudicante, che e' rimessa alle norme dell'ordinamento giudiziario; pertanto, e' manifestamente inammissibile - in quanto impropriamente riferita all'art. 459 cod.proc.pen. - la questione di costituzionalita' intesa a censurare la mancata previsione, nel giudizio per decreto relativo a reati di competenza dell'autorita' militare, di un organo giudicante a composizione collegiale di cui faccia parte un militare di grado non inferiore ad ufficiale. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' del'art. 459 cod. proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost.). - Nel senso dell'infondatezza di questione analoga, ma riferita ad una norma di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli artt. 3, r.d. n. 1022 del 1941, e 2, l. n. 180 del 1981, come integrato dall'art. 13, d.P.R. n. 449 del 1988), v. S. n. 460/1994 (concernente la composizione del g.i.p. nei tribunali militari nel corso dell'udienza preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato). red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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