Corte costituzionale

Ordinanza n. 96/1995

Corte cost., ord. 30 marzo 1995, n. 96

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
96/1995
Data di deposito
30 marzo 1995
Data di decisione
20 marzo 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:96

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22020

L'art. 459 cod. proc. pen. prevede i casi in cui e' ammesso il procedimento per decreto e delinea i poteri del g.i.p. in ordine alla relativa richiesta del p.m., ma non comprende in alcun modo la disciplina della composizione dell'organo giudicante, che e' rimessa alle norme dell'ordinamento giudiziario; pertanto, e' manifestamente inammissibile - in quanto impropriamente riferita all'art. 459 cod.proc.pen. - la questione di costituzionalita' intesa a censurare la mancata previsione, nel giudizio per decreto relativo a reati di competenza dell'autorita' militare, di un organo giudicante a composizione collegiale di cui faccia parte un militare di grado non inferiore ad ufficiale. (Manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita' del'art. 459 cod. proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost.). - Nel senso dell'infondatezza di questione analoga, ma riferita ad una norma di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli artt. 3, r.d. n. 1022 del 1941, e 2, l. n. 180 del 1981, come integrato dall'art. 13, d.P.R. n. 449 del 1988), v. S. n. 460/1994 (concernente la composizione del g.i.p. nei tribunali militari nel corso dell'udienza preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato). red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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