Corte costituzionale

Ordinanza n. 92/1995

Corte cost., ord. 17 marzo 1995, n. 92

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
92/1995
Data di deposito
17 marzo 1995
Data di decisione
8 marzo 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:92

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 21968

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il giudice 'a quo' si e' limitato a riportare le norme costituzionali e a citare la norma impugnata, senza addurre alcuna motivazione, ne' in punto di rilevanza ne' in punto di non manifesta infondatezza, circa il dedotto profilo di illegittimita' costituzionale (del resto gia' escluso in precedente decisione della Corte). - O. n. 54/1988. red.: G.L. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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