Corte costituzionale
Ordinanza n. 75/1995
Corte cost., ord. 1° marzo 1995, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 75/1995
- Data di deposito
- 1° marzo 1995
- Data di decisione
- 22 febbraio 1995
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- SPAGNOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 10, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 21915
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perche' riesamini la rilevanza della sollevata questione, alla luce della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma nono quater, d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (conv. in l. n. 473 del 1994), secondo il quale la nullita' della dichiarazione non sottoscritta, prevista dall'art. 8, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, puo' essere sanata se il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente, provvede alla sottoscrizione. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: VARI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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