Corte costituzionale
Ordinanza n. 73/1995
Corte cost., ord. 1° marzo 1995, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 73/1995
- Data di deposito
- 1° marzo 1995
- Data di decisione
- 22 febbraio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- SPAGNOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 19, o, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 635 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 21804
Il carattere alternativo della sua formulazione non consente di decidere nel merito la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, in quanto esenta dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio. La norma, infatti, viene contestata non solo 'nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento di separazione dei coniugi', ma anche 'nella parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed INVIM, dei trasferimenti di immobili tra le parti, in osservanza delle condizioni di separazione o di divorzio', senza che vi sia stata, da parte del giudice rimettente, una presa di posizione sul dubbio di fondo dallo stesso espresso, relativamente alla attuale esenzione da imposta dell'alienazione di immobili, in ottemperanza a statuizioni di divorzio. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 - in relazione agli artt. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, 1 e 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sulla inammissibilita', per ragioni del genere di quelle suesposte, di questioni di legittimita' costituzionale, v. O. nn. 45/1994, 114/1994, 206/1994, 227/1994, 325/1994, 427/1994. red.: A. M. M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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