Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1995

Corte cost., ord. 24 febbraio 1995, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
66/1995
Data di deposito
24 febbraio 1995
Data di decisione
20 febbraio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
SPAGNOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:66

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21231

La facolta' del difensore di parte civile, secondo quanto disposto dagli artt. 100 e 122 cod. proc. pen. e 37 delle norme di attuazione dello stesso, di proporre, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, l'impugnazione, anche agli effetti penali, prevista dall'art. 577 stesso codice, anche in base a procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento, non da' luogo a lesione, a scapito dell'imputato contumace, del principio di parita' tra le parti. Diversamente da quel che si afferma nell'ordinanza di rimessione, infatti, l'art. 571, primo comma, cod. proc. pen., riconosce espressamente, e in via generale, anche all'imputato che abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 122, la facolta' di conferire a tale procuratore la delega all'impugnazione anche in epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare. Ne' varrebbe in contrario far richiamo all'art. 571, terzo comma, che prevede un limite speciale al potere di impugnazione con riferimento alla diversa posizione del difensore dell'imputato contumace non munito di procura speciale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100, 122 e 577 cod. proc. pen. e 37 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271). red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577, del codice di procedura penale e 37 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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