Corte costituzionale

Ordinanza n. 494/1995

Corte cost., ord. 4 dicembre 1995, n. 494

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
494/1995
Data di deposito
4 dicembre 1995
Data di decisione
22 novembre 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:494

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 37 del 28 febbraio 1990
  • decreto-legge n. 413 del 27 dicembre 1989
  • legge n. 216 del 6 marzo 1992
  • decreto-legge n. 344 del 24 novembre 1990
  • legge n. 21 del 23 gennaio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 21880

Manifesta inammissibilita' della questione, gia' dichiarata inammissibile. - S. n. 178/1995. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, e del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nonché della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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