Corte costituzionale

Ordinanza n. 450/1995

Corte cost., ord. 24 ottobre 1995, n. 450

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
450/1995
Data di deposito
24 ottobre 1995
Data di decisione
18 ottobre 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:450

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21759

Manifesta infondatezza della questione, in quanto, fermo restando il potere del giudice di merito di apprezzare la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge, la previsione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., secondo la quale per i reati aggravati dalla finalita' di agevolazione di associazioni di tipo mafioso la sola misura cautelare applicabile e' la custodia in carcere, non costituisce ne' irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore, ne' violazione del principio di eguaglianza, in considerazione dell'elevato e specifico coefficiente di pericolosita' per la convivenza e la sicurezza collettiva inerente a tali reati, ne', risultando rispettata la riserva di legge, violazione dell'art. 13, primo comma, Cost., mentre l'art. 27, secondo comma, Cost. non e' applicabile alle misure coercitive di tipo personale adottate per finalita' cautelari. - Sulla discrezionalita' del legislatore nel bilanciamento tra liberta' personale e misure cautelari, S. nn. 1/1980 e 64/1970. Sulla non irragionevolezza della previsione di misure particolari per i delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, S. nn. 103/1993 e 407/1992. Sulla non applicabilita' dell'art. 27 Cost. alle misure cautelari, S. nn. 342/1983, 15/1982, nonche' O. n. 339/1995. red.: S. Petitti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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