Corte costituzionale
Ordinanza n. 450/1995
Corte cost., ord. 24 ottobre 1995, n. 450
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 450/1995
- Data di deposito
- 24 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:450
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21759
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, fermo restando il potere del giudice di merito di apprezzare la sussistenza in concreto delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge, la previsione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., secondo la quale per i reati aggravati dalla finalita' di agevolazione di associazioni di tipo mafioso la sola misura cautelare applicabile e' la custodia in carcere, non costituisce ne' irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore, ne' violazione del principio di eguaglianza, in considerazione dell'elevato e specifico coefficiente di pericolosita' per la convivenza e la sicurezza collettiva inerente a tali reati, ne', risultando rispettata la riserva di legge, violazione dell'art. 13, primo comma, Cost., mentre l'art. 27, secondo comma, Cost. non e' applicabile alle misure coercitive di tipo personale adottate per finalita' cautelari. - Sulla discrezionalita' del legislatore nel bilanciamento tra liberta' personale e misure cautelari, S. nn. 1/1980 e 64/1970. Sulla non irragionevolezza della previsione di misure particolari per i delitti di criminalita' organizzata di tipo mafioso, S. nn. 103/1993 e 407/1992. Sulla non applicabilita' dell'art. 27 Cost. alle misure cautelari, S. nn. 342/1983, 15/1982, nonche' O. n. 339/1995. red.: S. Petitti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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