Corte costituzionale
Ordinanza n. 43/1995
Corte cost., ord. 13 febbraio 1995, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 43/1995
- Data di deposito
- 13 febbraio 1995
- Data di decisione
- 6 febbraio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 3, decreto-legge n. 169 del 10 marzo 1994
Parametri
Massime
Massima n. 21801
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma contenuta in decreto-legge non convertito nel termine prescritto. - Nello stesso senso, su altri casi di decreti-legge non convertiti, da ultimo, O. nn. 426/1994 e 322/1994. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Legnago, con ordinanza emessa il 22 aprile 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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