Corte costituzionale

Ordinanza n. 43/1995

Corte cost., ord. 13 febbraio 1995, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
43/1995
Data di deposito
13 febbraio 1995
Data di decisione
6 febbraio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 3, decreto-legge n. 169 del 10 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21801

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma contenuta in decreto-legge non convertito nel termine prescritto. - Nello stesso senso, su altri casi di decreti-legge non convertiti, da ultimo, O. nn. 426/1994 e 322/1994. red.: A.M. M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata di Legnago, con ordinanza emessa il 22 aprile 1994.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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