Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/1995

Corte cost., ord. 13 febbraio 1995, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
41/1995
Data di deposito
13 febbraio 1995
Data di decisione
6 febbraio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:41

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 356 del 7 agosto 1992
  • art. 12-quinquies, comma 2, decreto-legge n. 306 del 8 giugno 1992

Parametri

Massime

Massima n. 21215

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 48/1994 e O. n. 286/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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