Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/1995

Corte cost., ord. 20 luglio 1995, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
341/1995
Data di deposito
20 luglio 1995
Data di decisione
12 luglio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:341

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21629

L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare le sanzioni penali relative ai reati urbanistici ed edilizi, fa espressamente salva anche l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge riferite ai medesimi fatti, disponendo la concorrenza nella materia urbanistica ed edilizia, della sanzione penale con quella amministrativa. E' percio' da escludere che riguardo al reato di intervento edilizio in zona vincolata senza concessione edilizia e autorizzazione paesistica - oggetto del giudizio 'a quo' (di opposizione a ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa - sia applicabile la norma generale dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, impugnata in quanto prevede che, quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che commina una sanzione amministrativa, nei casi in cui la disposizione penale ha carattere sussidiario, puo' essere irrogata solo la sanzione amministrativa (nel caso di specie quella prevista dagli artt. 13 e 16 della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20). (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 Cost.). red.: A.M. M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione, dal Pretore di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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