Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1995

Corte cost., ord. 20 luglio 1995, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
339/1995
Data di deposito
20 luglio 1995
Data di decisione
12 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:339

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21612

Il comma 4 dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, che prevede l'esclusione del regime di favore in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., costituisce, relativamente alla specifica posizione dell'imputato tossicodipendente, la riconferma della regola posta in via generale quanto a delimitazione della discrezionalita' giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza, allorche' l'imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata gravita'. Tale norma non contrasta con il diritto alla salute del tossicodipendente, poiche' a questo sono assicurate le piu' ampie possibilita' di accesso a misure cautelari gradate, in presenza di situazioni di non compatibilita' tra stato di custodia carceraria e condizioni di salute personali. Essa, inoltre, non viola in alcun modo il principio di eguaglianza evocato dal giudice "a quo" attraverso la comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex art. 275, comma 3, del codice di procedura penale e tossicodipendenti imputati di un diverso reato, attesa l'assoluta disomogeneita' dei termini posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della gravita' del fatto e della pericolosita' soggettiva desumibile da certi delitti piuttosto che da altri. Analogo rilievo di disomogeneita' degli istituti posti a raffronto con la norma impugnata deve essere mosso, poi, quanto alle previsioni, anch'esse richiamate dal giudice 'a quo', concernenti il trattamento 'in executivis' del condannato tossicodipendente, essendo manifestamente diversa la condizione personale implicata (di imputato in un caso, di condannato nell'altro) e la funzione (cautelare, ovvero emendativa e retributiva, rispettivamente) dei corrispondenti istituti evocati. Tale considerazione vale altresi' a far ritenere del tutto improprio il riferimento dell'ordinanza di rinvio al parametro costituzionale della presunzione di non colpevolezza, estraneo all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della liberta' che operano sul piano cautelare e strumentale, non riconducibile alla pena. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sull'estraneita' del principio della presunzione di non colpevolezza alla materia cautelare, v. S. nn. 342/1983, 15/1982, 1/1980. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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