Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1995

Corte cost., ord. 27 gennaio 1995, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
32/1995
Data di deposito
27 gennaio 1995
Data di decisione
12 gennaio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 111, n. 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 21800

L'art. 111 della legge fallimentare, nella parte in cui, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, costituente "diritto vivente", include tra i debiti di massa 'contratti per l'amministrazione del fallimento', da soddisfarsi in prededuzione, anche le obbligazioni di gestione, insorte nel corso di pregresse procedure di amministrazione controllata, alle quali sia seguito il fallimento, non da' luogo ad una disparita' di trattamento lesiva del principio di eguaglianza, sotto il profilo della tutela del proprio diritto di credito, a scapito dei creditori 'antecedenti' - ancorche' prelatizi - all'amministrazione controllata. Infatti, a parte che tali categorie di creditori, per la loro sostanziale diversita' di posizioni, non sono comparabili, la prededucibilita' riconosciuta ai primi si giustifica in quanto e' volta a riequilibrare il maggior rischio contrattuale a cui essi, nel concedere i crediti, si espongono, e ad incentivarne l'erogazione in funzione del positivo esito della procedura, nell'interesse di tutti i creditori, non rilevando al riguardo che i creditori "antecedenti" siano esclusi, ex art. 189, legge fallimentare, dal voto sull'ammissione del debitore all'amministrazione controllata. Ne' in contrario hanno peso le considerazioni del tribunale ' a quo' sulla eventuale,minore utilita', in concreto, dei crediti di gestione, giacche' il relativo regime giuridico coerentemente prescinde da valutazioni contingenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 111, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., dovendosi ritenere impropriamente invocato, dal giudice 'a quo', senza peraltro motivazione alcuna, l'art. 25, Cost.). - v. S. n. 202/1970. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111 n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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