Corte costituzionale
Ordinanza n. 304/1995
Corte cost., ord. 6 luglio 1995, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 304/1995
- Data di deposito
- 6 luglio 1995
- Data di decisione
- 26 giugno 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:304
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 aprile 1985
Parametri
Massime
Massima n. 21648
E' priva di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 19 della legge Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21, nella parte in cui prevede, per le opere pubbliche in zone soggette a tutela, una ipotesi di silenzio-assenso per il parere della Sovraintendenza ai beni culturali, laddove - come rilevato dall'autorita' rimettente - in materia di tutela dell'ambiente le autorizzazioni dovrebbero essere sempre espresse. Fra la questione sollevata e il giudizio 'a quo' difetta infatti il necessario nesso di pregiudizialita', atteso che, essendo stata realizzata l'opera in un'area gravata da vincolo di inedificabilita' assoluta (artt. 15, lett. d), l. reg. Siciliana 12 giugno 1976, n. 78, e 2, comma terzo, l. reg. Siciliana 30 aprile 1991, n. 15), manca del tutto il presupposto per l'applicazione della norma denunciata. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 9, 32 e 116 Cost., dell'art. 19 della legge della Regione Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, 'in parte qua'). red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze