Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1995

Corte cost., ord. 6 luglio 1995, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
304/1995
Data di deposito
6 luglio 1995
Data di decisione
26 giugno 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:304

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 aprile 1985

Parametri

Massime

Massima n. 21648

E' priva di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 19 della legge Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21, nella parte in cui prevede, per le opere pubbliche in zone soggette a tutela, una ipotesi di silenzio-assenso per il parere della Sovraintendenza ai beni culturali, laddove - come rilevato dall'autorita' rimettente - in materia di tutela dell'ambiente le autorizzazioni dovrebbero essere sempre espresse. Fra la questione sollevata e il giudizio 'a quo' difetta infatti il necessario nesso di pregiudizialita', atteso che, essendo stata realizzata l'opera in un'area gravata da vincolo di inedificabilita' assoluta (artt. 15, lett. d), l. reg. Siciliana 12 giugno 1976, n. 78, e 2, comma terzo, l. reg. Siciliana 30 aprile 1991, n. 15), manca del tutto il presupposto per l'applicazione della norma denunciata. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 9, 32 e 116 Cost., dell'art. 19 della legge della Regione Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, 'in parte qua'). red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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