Corte costituzionale

Ordinanza n. 297/1995

Corte cost., ord. 5 luglio 1995, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
297/1995
Data di deposito
5 luglio 1995
Data di decisione
26 giugno 1995
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 16 del 18 gennaio 1992
  • art. 15, comma 1, lett. e), legge n. 55 del 19 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21693

Va sollevata dalla Corte costituzionale davanti a se' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma primo, lett. e), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la "non candidabilita'" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a) - fra i quali e' compreso quello di detenzione di sostanza stupefacente -, e' stato disposto il giudizio, ovvero che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., secondo cui l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva, nonche' agli artt. 2, 3 e 51, primo comma, Cost., in base ai quali e' demandata al legislatore la disciplina, nel rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, del diritto fondamentale di accesso alle cariche elettive. Nel corso del giudizio incidentale avente ad oggetto la norma - contenuta appunto nella lettera a) del detto art. 15, primo comma - che sancisce la "non candidabilita'", con conseguente nullita' dell'eventuale elezione, a quelle cariche elettive di coloro che siano stati rinviati a giudizio per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente, pur potendo trattarsi di detenzione per uso personale, condotta depenalizzata ad opera del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, ma il cui accertamento, riservato al giudice penale, e' inibito all'autorita' rimettente, giudice dell'azione elettorale, la Corte ha infatti ritenuto pregiudiziale, rispetto alla decisione in ordine ad una ipotesi particolare, valutare la legittimita' costituzionale della norma che stabilisce in generale la "non candidabilita'" per chi sia stato rinviato a giudizio per determinati delitti. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la "non candidabilità" alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente;

Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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