Corte costituzionale
Ordinanza n. 262/1995
Corte cost., ord. 19 giugno 1995, n. 262
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 262/1995
- Data di deposito
- 19 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:262
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21647
Manifesta inammissibilita' della questione, sollevata dal giudice 'a quo' nella fase dibattimentale, avente ad oggetto una norma che regola l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza preliminare, in difetto di motivazione circa la rilevanza in rapporto alla fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. - Circa la manifesta inammissibilita' di questioni sollevate in difetto di motivazione sulla rilevanza in rapporto alla fase processuale, v. O. nn. 156/1994, 332/1987. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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