Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1995

Corte cost., ord. 19 giugno 1995, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
262/1995
Data di deposito
19 giugno 1995
Data di decisione
14 giugno 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:262

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21647

Manifesta inammissibilita' della questione, sollevata dal giudice 'a quo' nella fase dibattimentale, avente ad oggetto una norma che regola l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza preliminare, in difetto di motivazione circa la rilevanza in rapporto alla fase in cui si trova il giudizio 'a quo'. - Circa la manifesta inammissibilita' di questioni sollevate in difetto di motivazione sulla rilevanza in rapporto alla fase processuale, v. O. nn. 156/1994, 332/1987. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 420 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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