Corte costituzionale
Ordinanza n. 25/1995
Corte cost., ord. 19 gennaio 1995, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 25/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 30, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- art. 624, codice penale
- art. 625, codice penale
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21225
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, non e' ammesso l'intervento in giudizio di un ente associativo che non abbia assunto la qualita' di parte del giudizio 'a quo'. (In base a tale principio, nella specie, riguardo alla questione sollevata per la non configurabilita', nella nuova normativa della caccia, del furto venatorio, la Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della Federazione italiana della caccia). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21229
Secondo i principi gia' affermati in ordine ad analoghe questioni, rimane preclusa alla Corte, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., una pronunzia dalla quale possa derivare, cosi' come, nel caso, mira ad ottenere il giudice 'a quo', la creazione di una nuova fattispecie penale e, del resto, la caccia rappresenta un settore dell'ordinamento, regolato organicamente da una disciplina speciale, nel cui ambito l'identificazione delle fattispecie da sanzionare, del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse, spetta alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e 31, l. 11 febbraio 1992, n. 157, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42, Cost.). - O. nn. 146/1993 e 215/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze