Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1995

Corte cost., ord. 1° giugno 1995, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
225/1995
Data di deposito
1° giugno 1995
Data di decisione
1° giugno 1995
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:225

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9-bis, decreto-legge n. 103 del 29 marzo 1991
  • legge n. 166 del 1° giugno 1991

Parametri

Massime

Massima n. 21501

Va sollevata dalla Corte costituzionale davanti a se' la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 Cost., dell'art. 9 bis, primo comma, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui in sede di interpretazione autentica dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente. Da siffatto esonero, di portata retroattiva, non sono infatti investiti, secondo lo stesso art. 9 bis, primo comma, ultima parte, coloro i quali i contributi abbiano versato in data anteriore all'entrata in vigore della stessa legge, essendo loro negato il diritto alla ripetizione. Nel corso del giudizio incidentale avente ad oggetto la disposizione, che cosi' limita la retroattivita', occorre pregiudizialmente valutare la legittimita' costituzionale della norma che, prevedendo la ricordata retroattivita', si pone come la previsione rispetto alla quale la norma impugnata dal giudice comune costituisce l'eccezione. Infatti, l'art. 9 bis, primo comma, del d.l. n. 103 del 1991, gia' configura esso stesso un'eccezione rispetto alla nozione generale di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969 come precedentemente interpretato dalla Corte nella sent. n. 427 del 1990 in relazione ai contributi versati dalle imprese ai detti fondi di previdenza integrativa. - V. S. n. 427/1990 citata nel testo. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dispone la trattazione davanti a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 della Costituzione;

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero precedente;

Ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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