Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1995

Corte cost., ord. 31 maggio 1995, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
214/1995
Data di deposito
31 maggio 1995
Data di decisione
29 maggio 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:214

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza del T.A.R. del Lazio del 25 gennaio 1995
  • ordinanza del T.A.R. del Lazio del 7 dicembre 1994
  • provvedimento del dirett.gen.organizz.giudiziaria del 3 marzo 1995
  • provvedimento del ministro di grazia e giustizia del 3 marzo 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21489

Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto nei confronti del T.A.R. Lazio - Sez. prima, nonche' del Ministro di grazia e giustizia, dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione: a) alla ordinanza del T.A.R. Lazio - Sez. prima, del 7 dicembre 1994 - con la quale e' stato ordinato al C.S.M. di "dare compiuta esecuzione all'ordinanza n. 1644 del 22 giugno 1994" (con cui si era disposta in via cautelare la sospensione della delibera consiliare di nomina del dott. F. Cortegiani a presidente del Tribunale di Catania); b) all'ordinanza dello stesso Tribunale regionale amministrativo, del 25 gennaio 1995 - con la quale il Ministro di grazia e giustizia e' stato nominato Commissario 'ad acta' per l'esecuzione delle ordinanze nn. 1644/94 e 2915/94, e, quindi, per immettere nell'ufficio di presidente di detto Tribunale, in luogo del nominato, nelle funzioni di reggente, il dott. Benito Vergari; c) al provvedimento del Ministro di grazia e giustizia del 3 marzo 1995 - con il quale lo stesso ha delegato le funzioni di Commissario 'ad acta' al dott. Adriano Testi, Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali -; d) al provvedimento del predetto Direttore generale del 3 marzo 1995 con il quale e' stata data esecuzione all'ordine impartito dal T.A.R., va dichiarato ammissibile in fase di delibazione (impregiudicata ogni decisione nella successiva fase a contraddittorio pieno), anche se solo nei confronti del T.A.R. Lazio. Infatti, riguardo ai requisiti soggettivi richiamati dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, mentre vanno riconosciute - da una parte - la legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura a sollevare il conflitto, in quanto organo investito delle funzioni previste dall'art. 105 Cost. ed il solo competente ad esercitarle in via definitiva, e - dall'altra - la legittimazione a resistere del T.A.R. Lazio, in quanto organo di giurisdizione, deve escludersi la legittimazione passiva del Ministro di grazia e giustizia, poiche' quella che e' assunta come causa di menomazione delle attribuzioni rivendicate dal ricorrente non e' l'esercizio delle competenze determinate dall'art. 110 Cost., in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, bensi' l'adozione, da parte del Ministro, di alcuni provvedimenti, nella semplice qualita' di Commissario 'ad acta' nominato dal giudice amministrativo e da questi specificamente predeterminati nel contenuto, e che, in quanto tali, risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili all'organo giurisdizionale. I requisiti oggettivi, poi, senza dubbio sussistono, giacche' viene prospettata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al Consiglio Superiore della Magistratura sullo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.) ad oopera di un atto del potere giudiziario. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del TAR del Lazio in relazione a tutti gli atti in epigrafe indicati;

Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al TAR del Lazio, in persona del Presidente in carica, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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