Corte costituzionale
Ordinanza n. 191/1995
Corte cost., ord. 23 maggio 1995, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 191/1995
- Data di deposito
- 23 maggio 1995
- Data di decisione
- 17 maggio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:191
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21457
La facolta' di adottare, in seguito all'accertamento di reati previsti dal codice della strada, la misura della sospensione provvisoria della patente di guida, prima della formazione del giudicato, accordata in precedenza (art. 223, primo e secondo comma, in relazione all'art. 222, secondo e terzo comma, del codice, nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 360 del 1993) solo in relazione ad ipotesi di reato caratterizzate da eventi di danno alla persona, e' stata riconosciuta per la prima volta al prefetto anche in relazione al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (previsto dall'art. 186 del codice della strada) con l'art. 120 (modificativo del citato art. 223) del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360. Percio' la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito e con cui si denuncia, come lesivo degli invocati parametri, un possibile conflitto tra valutazioni e provvedimenti (del prefetto in sede di applicazione della misura provvisoria, e del giudice in sede di definizione del processo sul fatto-reato) - a parte che il decreto legislativo n. 360 del 1993, essendo entrato in vigore, ex art. 132 dello stesso, solo il 1 ottobre 1993, al momento della emissione (29 settembre 1993) del provvedimento prefettizio di sospensione di patente per accertata guida in stato di ebbrezza, oggetto del giudizio di opposizione 'a quo', non era ancora operante - non e' riferibile alla impugnata norma dell'art. 286 cod. strada ne' a quelle ad essa collegate, nei testi applicabili nel processo principale, onde il palese difetto di rilevanza della questione medesima. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., dell'art. 186, comma secondo, seconda parte, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, seconda parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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