Corte costituzionale
Ordinanza n. 169/1995
Corte cost., ord. 16 maggio 1995, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 169/1995
- Data di deposito
- 16 maggio 1995
- Data di decisione
- 15 maggio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 2-quinquies, decreto-legge n. 629 del 6 settembre 1982
- art. 21, legge n. 646 del 13 settembre 1982
- legge n. 726 del 12 ottobre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 21412
Manifesta inammissibilita' della questione, non potendo avere ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, per costante giurisprudenza, questioni motivate solo 'per relationem'. - In proposito, 'ex plurimis', v. O. nn. 411/1994, 513/1993, 256/1991. red.: A. Greco
Massima n. 21413
A seguito dell'emanazione - successiva all'ordinanza di rinvio - del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, il cui art. 2 ha modificato la norma impugnata, nella parte relativa alla pena pecuniaria gia' stabilita per l'appaltatore di opere riguardanti la P.A. il quale concede in subappalto le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorita' competente, sostituendo alla pena pecuniaria, in origine fissata unicamente nella misura del terzo del valore dell'opera ricevuta in appalto, una sanzione pari nel massimo a detto valore e nel minimo coincidente con la pena pecuniaria proporzionale prevista per l'appaltatore, e' necessario il riesame, da parte del giudice 'a quo', della rilevanza della questione, avente ad oggetto proprio misura e criteri del trattamento sanzionatorio riservato all'appaltatore ed al subappaltatore. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost., dell'art. 21 l. 13 settembre 1982, n. 646, nel testo modificato dall'art. 2 quinquies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629, conv. con modif. nella l. 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 l. 19 marzo 1990, n. 55). red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), nel testo modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), sollevata dal Pretore di Parma, sezione distaccata di Fidenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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