Corte costituzionale
Ordinanza n. 167/1995
Corte cost., ord. 16 maggio 1995, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 167/1995
- Data di deposito
- 16 maggio 1995
- Data di decisione
- 10 maggio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 93 del 7 giugno 1980
- art. 3, legge della Regione Lombardia n. 93 del 7 giugno 1980
Parametri
Massime
Massima n. 21421
Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, i quali subordinano, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualita' di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attivita' agricola svolta, sono frutto di una insindacabile scelta del legislatore regionale - diretta a limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello spazio destinato alle colture - che trova fondamento nell'art. 44 Cost.. Rispetto a tale 'ratio' legislativa, e' da escludersi, pertanto, la configurabilita' di una discriminazione - lesiva dell'art. 3, Cost. - tra chi svolge l'attivita' agricola in modo professionale o principale e chi non l'esercita, essendo gli elementi richiesti dalle norme, volti, non irragionevolmente a denotare la destinazione effettiva delle opere alla conduzione del fondo o alla attivita' agricola stessa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini
Massima n. 21422
Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, subordinando, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualita' di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attivita' agricola svolta, non violano i principi fondamentali desumibili dalle leggi statali in materia urbanistica a proposito dei trattamenti previsti per gli imprenditori agricoli e altri soggetti. Secondo la legge statale, infatti - come la Corte ha gia' chiarito - non solo rientra tra i poteri del legislatore, in tema di disciplina urbanistica, sottoporre ad un trattamento differenziato tanto le zone agricole rispetto ad altre zone, quanto, all'interno della stessa zona, la posizione degli imprenditori agricoli, o di altre figure assimilate, rispetto a quella di soggetti diversi, ma tale differenziazione e' anzi saldamente stabilita nella legge statale stessa (v. art. 9, l. n. 10 del 1977). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). - V. O. nn. 714/1988 e 709/1988. red.: A.M. Marini
Massima n. 21423
La previsione in una legge regionale, quale, nella specie, quella contenuta negli artt. 2, primo comma, e 3, della l. reg. Lombardia n. 93 del 1980, dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al rilascio di concessione edilizia in zona agricola, per opere non destinate alla residenza, non puo' essere minimamente considerata lesiva dei principi volti a garantire l'autonomia comunale, ai sensi degli artt. 5 e 128 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificabilità nelle zone agricole), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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