Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1995

Corte cost., ord. 16 maggio 1995, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
167/1995
Data di deposito
16 maggio 1995
Data di decisione
10 maggio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 93 del 7 giugno 1980
  • art. 3, legge della Regione Lombardia n. 93 del 7 giugno 1980

Parametri

Massime

Massima n. 21421

Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, i quali subordinano, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualita' di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attivita' agricola svolta, sono frutto di una insindacabile scelta del legislatore regionale - diretta a limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello spazio destinato alle colture - che trova fondamento nell'art. 44 Cost.. Rispetto a tale 'ratio' legislativa, e' da escludersi, pertanto, la configurabilita' di una discriminazione - lesiva dell'art. 3, Cost. - tra chi svolge l'attivita' agricola in modo professionale o principale e chi non l'esercita, essendo gli elementi richiesti dalle norme, volti, non irragionevolmente a denotare la destinazione effettiva delle opere alla conduzione del fondo o alla attivita' agricola stessa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini

Massima n. 21422

Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, subordinando, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualita' di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attivita' agricola svolta, non violano i principi fondamentali desumibili dalle leggi statali in materia urbanistica a proposito dei trattamenti previsti per gli imprenditori agricoli e altri soggetti. Secondo la legge statale, infatti - come la Corte ha gia' chiarito - non solo rientra tra i poteri del legislatore, in tema di disciplina urbanistica, sottoporre ad un trattamento differenziato tanto le zone agricole rispetto ad altre zone, quanto, all'interno della stessa zona, la posizione degli imprenditori agricoli, o di altre figure assimilate, rispetto a quella di soggetti diversi, ma tale differenziazione e' anzi saldamente stabilita nella legge statale stessa (v. art. 9, l. n. 10 del 1977). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). - V. O. nn. 714/1988 e 709/1988. red.: A.M. Marini

Massima n. 21423

La previsione in una legge regionale, quale, nella specie, quella contenuta negli artt. 2, primo comma, e 3, della l. reg. Lombardia n. 93 del 1980, dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al rilascio di concessione edilizia in zona agricola, per opere non destinate alla residenza, non puo' essere minimamente considerata lesiva dei principi volti a garantire l'autonomia comunale, ai sensi degli artt. 5 e 128 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificabilità nelle zone agricole), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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