Corte costituzionale
Ordinanza n. 137/1995
Corte cost., ord. 27 aprile 1995, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 137/1995
- Data di deposito
- 27 aprile 1995
- Data di decisione
- 20 aprile 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:137
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21355
Pur dovendosi rilevare come l'impronta di accentuata semplificazione che il legislatore aveva inteso imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un verso, ad una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per l'altro, all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicche', risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello processuale, vanno disattese le censure mosse all'art. 554, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di emettere il decreto di citazione a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima "sentire" l'indagato, non essendo da un lato generalizzabile ad ogni ipotesi l'esigenza di compiere specifici atti di indagine, ne' potendo, sotto altro profilo, ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, giacche' questa si iscrive in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione della imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa. Del pari, nessuna violazione subisce il principio di uguaglianza, giacche' non sono fra loro comparabili situazioni soggettive eterogenee, quali sono quelle della parte offesa e dell'indagato, mentre le diversita' che caratterizzano il rito pretorile rispetto a quello ordinario sono state in piu' occasioni ritenute conformi all'invocato parametro, essendo le stesse in linea con il criterio di massima semplificazione che il legislatore delegante ha enunciato per connotare proprio quel tipo di procedimento. Infine, del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 112 Cost., in quanto, ancorche' sulla base di una denuncia da parte di privati, la scelta se esercitare o meno l'azione penale spetta comunque e sempre al pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 554, primo comma, cod. proc. pen.). - Sulla ragionevolezza della differenziata disciplina del rito pretorile rispetto a quello ordinario, v., da ultimo, O. n. 22/1995. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Pretore di Arezzo - Sezioni distaccate di Sansepolcro e di Cortona, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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