Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1995

Corte cost., ord. 27 aprile 1995, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/1995
Data di deposito
27 aprile 1995
Data di decisione
20 aprile 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:137

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21355

Pur dovendosi rilevare come l'impronta di accentuata semplificazione che il legislatore aveva inteso imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un verso, ad una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per l'altro, all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicche', risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello processuale, vanno disattese le censure mosse all'art. 554, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di emettere il decreto di citazione a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima "sentire" l'indagato, non essendo da un lato generalizzabile ad ogni ipotesi l'esigenza di compiere specifici atti di indagine, ne' potendo, sotto altro profilo, ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, giacche' questa si iscrive in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione della imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa. Del pari, nessuna violazione subisce il principio di uguaglianza, giacche' non sono fra loro comparabili situazioni soggettive eterogenee, quali sono quelle della parte offesa e dell'indagato, mentre le diversita' che caratterizzano il rito pretorile rispetto a quello ordinario sono state in piu' occasioni ritenute conformi all'invocato parametro, essendo le stesse in linea con il criterio di massima semplificazione che il legislatore delegante ha enunciato per connotare proprio quel tipo di procedimento. Infine, del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 112 Cost., in quanto, ancorche' sulla base di una denuncia da parte di privati, la scelta se esercitare o meno l'azione penale spetta comunque e sempre al pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 554, primo comma, cod. proc. pen.). - Sulla ragionevolezza della differenziata disciplina del rito pretorile rispetto a quello ordinario, v., da ultimo, O. n. 22/1995. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Pretore di Arezzo - Sezioni distaccate di Sansepolcro e di Cortona, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze